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martedì 3 marzo 2015

MODALITÀ DI SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE DEGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SICILIA RIMASTI TOTALMENTE E/O PARZIALMENTE PRIVI DI INCARICO. (lettera inviata al Governo e alla II e V Commissione ARS)


Oggetto: Richiesta convocazione Tavolo Trilaterale istituzionale ex art. 26 del CCNL 1994  e All. 12 del CCNL 2011/2013 vigente - modalità di salvaguardia occupazionale degli operatori della Formazione Professionale in Sicilia rimasti totalmente e/o parzialmente privi di incarico.

La Scrivente organizzazione Sindacale, firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per il comparto Formazione Professionale, rappresenta quanto segue:
1.       che il comparto in Sicilia, negli ultimi anni è stato attraversato da una serie di problematiche che hanno riguardato, per quello di competenza di questo Sindacato, la fuoriuscita di una quantità eccessiva di lavoratori della Formazione Professionale Siciliana dal mercato del lavoro (circa 3.500 dipendenti si trovano senza incarico, senza retribuzione e di conseguenza senza contribuzione);
2.       che, nonostante le intenzioni del governo regionale sia lodevole, le revoche dell’accreditamento perpetrate, sia quelle legittime che quelle illegittime (si vedano le varie pronunce dei TAR e del CGA), hanno causato un’ingentissima perdita di posti di lavoro;
3.       che la Regione Siciliana, quale organo erogatore e garante del servizio[1], avrebbe dovuto farsi parte attiva nella tutela e la salvaguardia dei lavoratori del comparto interessati, attraverso le procedure previste dal CCNL di categoria, che si sottolinea, è stato condiviso ed applicata  anche da essa;
4.       che la tutela e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori è sancita in diverse fonti legislative, contrattuali ed amministrative;
5.       che in seguito ai provvedimenti di revoca dell’accreditamento, che di fatto sanciscono la fine delle attività istituzionali degli enti di formazione e pertanto  la impossibilità per gli enti di garantire i lavoratori sotto tutti i punti di vista (si ricordi che per espresso volere dell’amministrazione regionale tali enti sono necessariamente senza scopo di lucro), l’amministrazione regionale avrebbe dovuto iniziare, sua sponte,  la procedura prevista dalla legislazione vigente a tutela dei  lavoratori rimasti parzialmente e/o totalmente privi di incarico all’interno del settore della Formazione Professionale;
6.       che tale procedura parte dall’enunciato di cui all’art. 2 (già significativamente rubricato “Garanzie per il personale della formazione professionale”), comma 1, della Legge Regionale 25/1993, secondo il quale: “Al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria”. Pertanto, già dalla interpretazione letterale di tale norma si evince il ruolo di garante affidato dal legislatore alla Regione Siciliana; ma è con la successiva statuizione di cui al comma 2 bis della stessa norma che il legislatore ha voluto imprimere, ad uno specifico ramo dell’amministrazione[2] il ruolo di garante di quei lavoratori rimasti privi di incarico ed iscritti all’Albo autorizzandolo ad attivare per questi “i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale”;
E’ necessario, a questo punto operare una accurata digressione su quali siano i processi di mobilità e di salvaguardia e tutela occupazionale previsti dal normativamente richiamato CCNL, ed in particolare i contenuti di cui, agli art.li 34 e 35, all’allegato 12 e all’art. 26 del CCNL precedente più volte richiamato e la cui validità è confermata dal vigente.

A) art.  34 - MOBILITÀ PROFESSIONALE:
1. Il personale dipendente degli Enti può essere soggetto a processi di mobilità professionale all’interno della fascia professionale di propria competenza, anche attraverso percorsi di formazione, aggiornamento, riconversione e/o riqualificazione.
2. Detta mobilità si attua:
a)      all’interno delle Istituzioni Formative dello stesso Ente, mediante trattativa aziendale;
b)     tra strutture di Enti diversi, mediante convenzioni e/o accordi;
c)      tra Istituzioni Formative degli Enti e Istituzioni pubbliche, mediante convenzioni e/o accordi.

Orbene, risalta che l’unico tipo di mobilità avviata dal competente Assessorato si è sostanziata in quella orizzontale (di cui alla lett. b sopraindicata) secondo le indicazioni della Direttiva 76434 del 8 Ottobre 2014, a firma del Dirigente Generale Dott. Silvia. La quale, però non è stata sufficiente a ricollocare i lavoratori rimasti privi di incarico per effetto delle problematiche sopra evidenziate; probabilmente per la drastica riduzione della quantità dell’attività formativa erogata nella Regione Siciliana, operata dal governo regionale negli ultimi due anni.
Per onor del vero, un “maldestro” (quanto ai risultati) tentativo di ricollocazione temporanea dei lavoratori è stato tentato dal governo regionale per il tramite del CIAPI di Priolo Gargallo, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti (ritardi sotto tutti i punti di vista e discriminazioni palesi tra gli operatori, senza contare che solo una piccola percentuale dei lavoratori da ricollocare risulta impegnata, si sottolinea solo transitoriamente , nelle attività dell’ente formativo regionale ). Del fallimento di tale azione politico-amministrativa ne è riprova, laddove ce ne fosse bisogno, l’alto numero di contenziosi instaurato dai lavoratori con lo stesso CIAPI, per non contare anche quei lavoratori che sfiancati dalla mancanza endemica delle retribuzioni, pur avendo subito delle forti discriminazioni da parte dell’amministrazione e del CIAPI non hanno le risorse economiche ed emotive per instaurare un contenzioso  e sono rassegnati ed abbandonati a se stessi.

B) COMBINATO DISPOSTO: ART. 35  SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE;  ALLEGATO 12 - MODALITA’ PER LA SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE  E ART. 26  MOBILITA’
Risulta chiaro ed evidente che la mobilità di cui al precedente punto A) è solo una enunciazione senza che siano sancite le modalità.
Ed a tal uopo interviene ancora il citato CCNL vigente facendo espresso richiamo all’allegato 12, il quale a sua volta richiama l’art. 26 del previgente CCNL, confermandone l’attualità e quindi la validità.
In particolare l’art. 35, comma 1  prevede che: “1. Per la salvaguardia occupazionale si applica quanto previsto dall’allegato n. 12, parte integrante del presente CCNL” ed a sua volta quest’ultimo testualmente recita: “Le Parti riconfermano la validità dei contenuti …. dell’art. 26 del CCNL 1994-1997 già recepiti dalle normative regionali, dalle deliberazioni e dagli accordi tra Regione, Organizzazioni Sindacali ed Enti”.

Nulla quaestio, dunque, sulla odierna validità delle norme testé citate.

Ma la vera sorpresa riguarda i contenuti e le obbligazioni delle parti contrattuali, che si evince chiaramente e al di là di ogni ragionevole dubbio, dalla lettura del combinato disposto delle citate norme in relazione alla modalità d’intervento per la mobilità e la salvaguardia occupazionale.

ALLEGATO 12:Modalità di attuazione che si applicano nelle regioni e nelle province autonome ove esistano leggi, delibere, circolari o intese che disciplinano l’ex art.26 del CCNL 1994-1997:
2. ………..per la salvaguardia dell’occupazione, si attua la mobilità del personale dipendente all’interno del Sistema Regionale di Formazione Professionale.
3. La mobilità si attua attraverso l’istituzione di tavoli trilaterali regionali anche tra Istituzioni Formative degli Enti e Istituzioni Formative della Regione e degli Enti delegati, mediante accordi.
4. La contrattazione regionale ne definisce i criteri, le modalità, nonché le priorità per il reinserimento; la Commissione Bilaterale regionale attiva i processi per la gestione della mobilità anche in riferimento all’Albo regionale che costituisce il quadro delle professionalità del personale dipendente.

ALLEGATO 12:
2. L’eventuale ricollocazione del personale……………………..si realizza attraverso:
a) l’estensione del sistema degli ammortizzatori sociali al comparto;
b) l’attivazione degli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali con l’utilizzo di eventuali fondi anche sostenuti da un impegno finanziario dello Stato e delle Regioni;
c) la contrattazione tra Enti ed OO.SS. che ne individua i criteri per il possibile inserimento dei lavoratori, con il coinvolgimento nei processi anche delle istituzioni regionali, provinciali, ecc., vincolante nel caso di passaggi di personale tra privato e pubblico.

3. Qualora manchino le condizioni per il reinserimento, le OO.SS e le Associazioni degli Enti di FP attivano il confronto con la Regione/Province al fine di individuare le condizioni di una nuova collocazione dei lavoratori anche in altre attività, anche all’esterno del settore della Formazione Professionale.

Ed inoltre l’art. 35, comma 3 del CCNL così dispone ad ulteriora:

“3. Nei casi in cui le parti, nel rispetto delle procedure di cui all’allegato n. 12, non abbiano individuato soluzioni condivise e soddisfacenti, le stesse sono tenute ad aprire le ulteriori procedure per le tutele occupazionali e di reddito previste dalla normativa vigente ……”

c)       ART. 26 CCNL - MOBILITA’
La norma nel riprendere quanto previsto dal già citato art. 34 per la mobilità professionale all’interno del sistema della Formazione Professionale, prevede innanzi tutto le modalità con le quali avviare e definire le procedure della mobilità stessa ed un secondo livello di mobilità se il primo non riesce a collocare tutto il personale che ne abbia bisogno.
Cosicché lo scenario di prima facie, o se vogliamo utilizzare la stessa denominazione del CCNL MOBILITA’ DI PRIMO LIVELLO (=processi di mobilità territoriale e professionale all'interno della fascia professionale di propria competenza, in rapporto alle esigenze del piano regionale programmato delle attività) dovrebbe essere il seguente:

2. La mobilità di detto personale si attua: 
a) all'interno delle strutture operative dello stesso Ente;
b) tra strutture di Enti diversi mediante convenzione;
c) tra strutture operative degli Enti convenzionati e le strutture operative della Regione e degli Enti delegati mediante convenzione.
3. La mobilità di detto personale[3] si attua in diretto rapporto alle esigenze derivanti dalle attività di formazione professionale programmate dalla Regione ed esclusivamente sulla base della definizione di un piano previsionale di utilizzazione del personale stesso definito dalle Regioni

Per tale personale, prosegue la norma, si attua la mobilità  in “diretto rapporto alle esigenze derivanti dalle attività di formazione professionale programmate dalla Regione ed esclusivamente sulla base della definizione di un piano previsionale di utilizzazione del personale stesso definito dalle Regioni”.

Ebbene, dov’è questo previsto il Piano Previsionale di utilizzazione del personale della Formazione?????

Inadempienza contrattuale dell’amministrazione regionale

Ma, ciononostante, la stessa norma prevede lungo tutto il suo PUNTO B rubricato “Salvaguardia dell'occupazione” un SECONDO LIVELLO DI MOBILITA’, che si attua per il personale con contratto a tempo indeterminato rimasto parzialmente o totalmente senza incarico a seguito di contrazione delle attività, di chiusura dei corsi o delle sedi operative o di trasferimenti delle sedi operative stesse da una ad altra area territoriale o di passaggio della sede operativa ad altro Ente.
Questa norma non si limita solo alla enunciazione di un diritto ma ne declina le varie fattispecie in modo concreto e qui di seguito se ne riportano solo alcune casistiche previste:

a) Il personale in mobilità, la cui assunzione sia stata riconosciuta dalla Regione, ha diritto ad essere impiegato anche presso altre strutture, anche di enti diversi, privati e pubblici, con incarichi compatibili con la propria professionalità;
………………..
…………………
d) in caso di chiusura dell'Ente di appartenenza il personale in mobilità ha diritto al passaggio immediato alle dipendenze di altro Ente mediante accordi tra Regione, OO.SS. e Ente convenzionato;

e) in caso di chiusura dell'Ente di appartenenza e di disponibilità presso strutture pubbliche della Regione o degli Enti delegati, l'utilizzazione in dette strutture del personale in mobilità privo di incarico, avverrà mediante accordi tra Regioni o Enti delegati, OO.SS., Enti convenzionati;

f) qualora manchino le condizioni per il reinserimento, le parti attivano il confronto con la Regione al fine di individuare le condizioni di una nuova collocazione dei lavoratori in mobilità in altre attività, anche all'esterno del settore della formazione professionale.

Molto interessante è la seguente affermazione rinvenibile nel proseguo del superiore punto f):

I lavoratori in mobilità conservano, per il periodo necessario a tale verifica, la retribuzione globale e i diritti acquisiti, rimanendo formalmente collegati all'Ente di appartenenza ………………….;

Dunque, se la Regione non attiva immediatamente e senza indugio alcuno le procedure per la mobilità secondo le regole fin qui richiamate, potrebbe ben presto essere chiamata a corrispondere dei danni provocati con la sua inerzia (senza contare le azioni così frettolosamente messe in atto per le revoche dell’accreditamento operate in danno degli enti ed il loro conseguenziale definanziamento).

Ed inoltre al punto i) sempre del PUNTO B IN PAROLA RIBADISCE:

i) il personale in mobilità ha diritto a preventivi processi di aggiornamento e riconversione, programmati dalla Regione, necessari al suo reinserimento per incarichi diversi da quello di provenienza o in altra attività lavorativa. Detto personale interessato a processi di aggiornamento, di riconversione e riqualificazione finalizzati al reinserimento nell'attività lavorativa e che possono prevedere anche periodi di esperienza lavorativa in azienda, rimane formalmente collegato all'Ente di appartenenza, o al nuovo Ente, secondo quanto previsto dal precedente punto "d", fino a nuova definitiva sistemazione ed ha diritto al mantenimento dello stato economico e giuridico acquisito.

per quanto riguarda il trattamento del personale in mobilità’, interviene il PUNTO C, che così dispone:

1. Per il trattamento del personale in mobilità di cui ai punti "A" e "B", del presente articolo, si definiscono i seguenti criteri:
a) il lavoratore in mobilità mantiene il trattamento economico e normativo acquisito;
b) ……………………;
c) l'utilizzo del personale in mobilità presso strutture pubbliche avviene mediante convenzione, i cui contenuti saranno definiti a livello regionale, con l'Ente di appartenenza.

Da quanto fin qui esposto, senza scomodare le ulteriori tutela di cui alla circolare 10/94, il Fondo di Garanzia (trasformato tra l’altro in mera misura complementare delle misure di sostegno al reddito) etcc…
Si può affermare che di quello che si poteva fare per garantire e tutelare, il posto di lavoro, la retribuzione e la contribuzione, si è fatto quasi nulla e quel poco è risultato totalmente insufficiente a coprire gli errori alla base della contrazione dell’attività formativa nella Regione Sicilia operata, sconsideratamente dal governo Regionale, senza prevedere un piano di tutela per i lavoratori incolpevoli, che ad oggi sono senza lavoro, con una notevolissima consistenza di retribuzioni pregresse mai pagate (né agli enti né ai lavoratori ) pur avendo, la Regione Siciliana, usufruito del servizio Formazione professionale cui è costituzionalmente ed istituzionalmente tenuta ad erogare (ecco spiegata la ragione per cui il Presidente Crocetta si fregia di aver risparmiato nella Formazione….. lo ha fatto a spese degli stipendi dei lavoratori già maturati e maturandi e non approntando, come dovuto, idonee ed efficaci misure di salvaguardia occupazione e reddituale cui, peraltro era tenuto!!!)
Sulle base di quanto fin qui esposto lo scrivente Sindacato
CHIEDE

Alle SSLL in indirizzo di voler costituire, urgentemente e senza ulteriori indugi, in conformità alla normativa richiamata in oggetto,  un tavolo istituzionale trilaterale tra La Regione Siciliana, Gli Enti di cui all’art. 4 della L.R. 24/76 e le OO.SS firmatarie del Contratto Collettivo di Lavoro vigente.
Di voler provvedere con i mezzi ritenuti più idonei a notificare alle parti l’avvenuta costituzione del Tavolo de quo.
Tale Tavolo dovrà occuparsi, quando costituito, delle procedure d’urgenza da adottare per la salvaguardia occupazionale prioritariamente dei dipendenti rimasti totalmente senza incarico e non ricollocati; percorrendo,  tutte le strade previste dalla normativa vigente nel settore della Formazione Professionale e di maggior tutela rispetto a quelle ad oggi implementate e/o annunciate.

In attesa di cortese ma sollecito riscontro alla presente richiesta, si porgono gli atti della più alta considerazione.
Catania, 03/03/2015                                                                         




[1] Secondo l’art. 11 della Contrattazione decentrata 1994/1997.
[2] L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
[3] Il personale dipendente degli enti, riqualificato secondo quanto previsto all'art. 35 del presente Contratto, nonché impiegato nelle attività di cui al comma 4 del precedente art. 7 e nei servizi territoriali.

sabato 21 aprile 2012

.... DIPENDENTI DEL ..... CEFOP


Cosi come era prevedibile e come la scrivente organizzazione aveva previsto continuano le cattive notizie per i lavoratori del Cefop.
Infatti tempi lunghi ed anzi lunghissimi si prospettano per l’erogazione della indennità di cassa integrazione.
Anzi ad essere più realisti  i tempi di tale erogazione diventano non solo infiniti ma addirittura rischiano di essere improbabili.
Infatti cosi come questa organizzazione aveva denunziato svanisce definitivamente la prospettiva della cassa integrazione straordinaria di cui possono beneficiare le aziende sottoposte a procedura concorsuale.
Infatti basta leggere la legge 223 del 91 art. 3 per rendersi conto che tale prospettiva non era e non è praticabile.
Per quanto riguarda poi la cassa integrazione in deroga le cose non stanno meglio infatti le difficoltà di reperimento delle necessarie risorse finanziarie ed una attenta lettura dell’accordo quadro del 2012 stipulato appena un mese fa rendono tale prospettiva altrettanto problematica.
Nulla di nuovo sotto il sole !
I lavoratori infatti ricorderanno, chi ha scarsa memoria può rileggere dal’altra parte il comunicato relativo,che lo Snals Confsal aveva ampiamente denunziato tali rischi.
Ma come al solito siamo stati derisi e lasciati soli anzi addirittura non ci hanno più convocati utilizzando mezzucci e messe in scena che si commentano da sè.
Per non parlare poi dei sindacati signorsi questi novelli soloni che dall’alto del loro stipendio garantito, in verità per taluno in cerca di garanzie…., discettavano pieni di certezze assolute e di buoni propositi.
Tantu u stipendiu ne ca è chiddu riddi !
Per qualche smemorato lo Snals confsal aveva rilevato che le risorse messe a disposizione dall’Assessorato erano tali da poter garantire il ripristino delle attività lavorative per tutti i lavoratori.
E comunque in subordine si poteva attivare un contratto di solidarietà che comunque avrebbe garantito a tutti i lavoratori la ripresa del lavoro.
Risposero tutti scriviamo tutti che non c’era il tempo per attivare le procedure relative.
Era il 27 Febbraio del 2012 !
Sono passati due mesi ed alla data di oggi i corsi non sono partiti e gran parte dei lavoratori continuano cosi come ormai da qualche anno a non percepire reddito alcuno.
E dove sono finite le magnifiche e progressive sorti della insolvenza ai sensi della legge Prodi/bis?
Non finiremo mai di denunziare che l’attivazione di tale procedura non risponde in nessun modo agli interesse dei lavoratori ma più semplicemente ad altri interessi certamente meno nobili.
Nè, sia chiaro, possiamo accettare questa sorta di capzioso ricatto dato dalla nota equazione niente  legge prodi bis niente lavoro.
UNA VERA FALSITA’ !
Bastava e basta applicare semplicemente le leggi regionali per garantire l’occupazione ai lavoratori.
Arriverà d’altra parte presto molto presto il momento in cui qualcuno spiegherà perchè ai lavoratori è stato consigliato in tutti i modi di attivare l’istanza della 270/99 invece che per esempio attivare l’art 10 della legge 24 e l’art.2 della legge 25. I piani alti di via Ausonia e non solo dovranno spiegare.
Intanto il governatore “riformatore” l’on. Lombardo trova, in piena campagna elettorale,  i soldi per i lavoratori della Gesip.
Per tutti si trovano soldi tranne che per i lavoratori della formazione  e del Cefop.
Ma si sà noi siamo mercenari e lagnusi.
Ma non esisteva il reato di voto di scambio?
Riflettano i lavoratori del Cefop………. 

venerdì 30 marzo 2012

I commissari Straordinari del Cefop ed il sindacato dei signorsi.

Apprendiamo che in data 28 Marzo i commissari straordinari hanno convocato le organizzazioni sindacali per definire l’elenco del personale da richiamare in servizio.

La scrivente organizzazione sindacale è stata informata dell’incontro soltanto qualche ora prima.

Un modo,peraltro poco elegante ma è noto lo stile non è acqua, per evitare di convocare lo Snals Confsal.

Un modo rozzo per evitare di sentirsi dire un altro no da l’unico sindacato che non ha accettato ne compromessi ne inciuci.

Signori commissari e la tanto decantata tolleranza?

Come al solito tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

Avevamo salutato ,pur nella diversità delle posizioni, un nuovo stile di relazione i con i sindacati dei lavoratori.

Constatiamo al contrario che al tavolo si vogliono solo i sindacati signorsi.

Prendiamo atto ma certo non ci faremo intimidire da questi comportamenti prevaricatori.

Stiano tutti sereni continueremo a dissentire,a protestare,a denunziare fatti e atti incredibili perpetrati contro i lavoratori ed i loro diritti.

Continueremo a denunziare con forza in ogni sede la vicenda dell’insolvenza ai sensi della legge Prodi/bis del Cefop attivata contro gli interessi dei lavoratori, che perderanno totalmente le decine di migliaia di euro maturate dalle retribuzioni pregresse, e per gli esclusivi interessi della politica onnivora ed ingorda complice la solita pubblica amministrazione infedele servitrice degli interessi della collettività.

Continueremo a denunziare infine l’incredibile vicenda di un ente che malgrado abbia le necessarie risorse finanziarie per reintegrare tutti i lavoratori ne lascia in cassa integrazione trecento abusando di uno strumento qual’è la cassa integrazione in deroga che invece nell’interesse del pubblico erario e dei lavoratori dovrebbe essere usato con cautela.

Continueremo ad essere presenti ed a difendere con onesta i diritti dei lavoratori.

lunedì 26 marzo 2012

Eppure ancora qualcuno ci crede!….

Oggi (26/03/2012) a Palermo si è tenuta una riunione tra i sindacati e l’ associazione degli enti per discutere sulla salvaguardia dei livelli occupazionali del personale della Formazione Professionale, soprattutto per il personale di quegli enti di cui già si conosce l’esclusione dal piano dell’offerta formativa triennale finanziato con i fondi europei (avviso n. 20/2011).

Per i sindacati sono intervenuti la FLC CGIL e lo SNALS CONFSAL che, insieme all’Associazione degli Enti ASEF, hanno discusso su alcuni punti per la tutela del personale e sulle modalità di riordino del sistema della mobilità professionale, in virtù del CCNL di categoria e delle leggi regionali.

Inoltre, i presenti alla riunione hanno deciso di formulare una proposta sulla salvaguardia dei livelli occupazionali del personale da presentare al tavolo per essere discussa assieme alle altre eventuali proposte e poter scegliere la soluzione più opportuna.

OCCORRE UNA NUOVA SVOLTA

Ci sono casi di sopraffazione dovuti a interessi economici e politici. Molti di noi sono  privi di incarico, di lavoro e delusi da po...