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giovedì 16 luglio 2015

UNA ULTERIORE INADEMPIENZA DELLA REGIONE: lascia fuori i lavoratori della formazione da CIG e fondo di garanzia

UNA ULTERIORE INADEMPIENZA DELLA REGIONE LASCIA FUORI I LAVORATORI DELLA FORMAZIONE DA CIG E FONDO DI GARANZIA

Dopo che le varie inadempienze della Regione Siciliana hanno portato al licenziamento di più di duemila operatori della Formazione, ai quali si potrebbero aggiungere presto quelli dell’ODA di Catania e dell’ANFE Regionale, alla mancata retribuzione degli operatori che da moltissimi mesi denunciano, inascoltati, questa situazione, arriva l’ulteriore danno e beffa per questi stessi operatori: prima non retribuiti, poi licenziati o sospesi ed adesso privati, ancora una volta dalla stessa amministrazione regionale che doveva tutelarli, anche della possibilità di un minimo sostegno al reddito.

Stiamo parlando della possibilità di accesso alla Cassa integrazione in deroga, l’unica concedibile a questo settore; tanto che anche il famoso Fondo di Garanzia dei lavoratori della Formazione Professionale lega il suo intervento alla concessione degli ammortizzatori in deroga. Quindi se non viene concessa la prima non può attivarsi neanche la seconda.

La vicenda risale ai primi mesi del 2014, quando molti  enti di formazione, constatata l’incapacità della giunta Crocetta nell’attivare i percorsi formativi obbligatori del Piano Regionale, al fine di tutelare i propri lavoratori, hanno presentano per questi istanza di accesso alla CIG in deroga, presso i Centri per l’Impiego territorialmente competenti.

Questi ricevute le istanze, che chiaramente manifestano carattere di urgenza e di sopravvivenza alimentare per i lavoratori interessati già da ritardi endemici nella percezione degli stipendi (dai 9 ai 24 mesi com’è noto), hanno dato riscontro dopo sei mesi ed a volte otto o nove mesi.

E fin qui, nella elefantiasi gattopardesca della burocrazia regionale siciliana, non sarebbe una notizia eclatante se non fosse che ad agosto 2014, un decreto interministeriale detta nuove regole per l’accesso alla Cassa integrazione in deroga. Regole che, essendo molto più stringenti, di fatto negano l’accesso della maggior parte degli operatori a questa forma di sostegno al reddito.

Cosicché la Regione Siciliana tra Ottobre e Dicembre 2014, erroneamente ed ancora più restrittivamente interpretando, convoca i tavoli per siglare gli accordi, limitando però l’accesso ai benefici della CIGd fino al 31 Luglio dello stesso anno.Trascurando del tutto che le richieste degli enti erano state inoltrate nei primi mesi del 2014 e per l’intero anno.

Orbene, le nuove regole, come esplicitato da una circolare esplicativa dello stesso decreto interministeriale, sarebbero dovute essere applicabili, solo agli accordi siglati dopo il 20 agosto 2014, facendo così rientrare tutte le richieste effettuate fino a tale data, se solo gli uffici dei CPI avessero convocato in tempo le parti per siglare gli accordi (invece, hanno iniziato le procedure con colpevole ritardo, cioè anche dopo nove mesi dalla richiesta, in palese violazione sia del buon senso che della ragionevole durata del procedimento amministrativo).

Pertanto, l’inadempienza che sta a monte delle richieste ha causato un enorme danno ai lavoratori che, incolpevoli, attendevano gli esiti delle richieste da mesi; ed inoltre, come accennato l’ormai celeberrimo ed insufficiente fondo di Garanzia svuotato dal 2011 del suo stesso significato letterale, non può essere attivato se non dopo l’accesso alla CIGd.

Per riepilogare: duemila lavoratori licenziati e/o sospesi per mancanza di attività degli enti di provenienza (spesso definanziati illegittimamente), garanzie occupazionali inefficaci ed inefficienti, mobilità orizzontale che non può funzionare data la contrazione dell’attività formativa regionale e mancato accesso alla CIGD ed al Fondo di Garanzia. Questo è il risultato della Rivoluzione crocettiana che sta soccombendo, insieme ai lavoratori della Formazione.

Auspichiamo che la Regione Siciliana si renda conto dei danni provocati dai suoi ritardi e dalle sue inadempienza e si attivi fattivamente e con provvedimenti “legittimi” per ristabilire un minimo di legalità e di giustizia sociale per questi lavoratori, che piuttosto che privilegiati (come dipinti all’opinione pubblica dal governo regionale) sono figli di un dio minore lasciati senza tutele e senza reddito come se non esistessero.

domenica 6 luglio 2014

LINEE GUIDA SULLA SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE E RETRIBUTIVA DEL PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DA INSERIRE NEL TESTO DI RIFORMA

Per quanto l’azione riformatrice del Governo Regionale trovi supporti normativi e logici nelle nuove dinamiche della domanda del mondo dell’educazione e dell’istruzione funzionali al dinamismo dell’attuale mercato del lavoro, la proposta dell’Amministrazione Regionale non garantisce la salvaguardia occupazionale e la retribuzione mensile dei lavoratori operanti nel settore. La legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976, per il suo tempo innovativa, funzionale ed efficace,  ha consentito di far funzionare per lungo tempo il sistema della formazione professionale, dell’educazione e della qualificazione, determinando l’adeguamento ai suoi principi persino della successiva legge nazionale n. 845/78.

Le dinamiche del mercato del lavoro e l’evoluzione dell’istruzione sono cambiate in quaranta anni in modo radicale, per cui i titoli che il sistema della formazione professionale rilascia a seguito di corsi di formazione professionale, sembrerebbero ormai obsoleti.
Parallelamente la  corruzione, che ha travolto il sistema, e la presenza di disfunzioni gravi, verificatesi nei corsi di formazione, richiedono  la necessità di un’azione efficace, efficiente, funzionale e trasparente della Regione Siciliana.
Un settore che in primo luogo è privato, ma al contempo impone l’obbligo in capo all’Assessorato alla Pubblica Istruzione ed alla Formazione professionale ed all’Assessorato al Lavoro della promozione, della programmazione, del coordinamento e della vigilanza dei corsi di formazione. Inoltre attraverso le leggi regionali di garanzia della salvaguardia occupazionale e retributiva del personale che opera nei corsi di formazione regionali, la Regione Siciliana si è fatta carico del costo degli operatori dal 1976. 
Il Governo Regionale ha dichiarato la volontà amministrativa di adeguarsi ai nuovi programmi in materia e di predisporre una riforma per lanciare una sfida al mercato del lavoro e produrre un sistema di educazione maggiormente funzionale ad esso.
Tuttavia la riforma non può determinare la cancellazione di leggi e norme che garantiscono il personale, in ruolo in alcuni casi dal 1976 e con età troppo avanzata per trovare altrove lavoro. Nello stesso tempo la Regione Siciliana dovrebbe formare altri operatori con qualifiche e competenze spendibili. Noi chiediamo invece di investire ancora sul personale e sulle professionalità operanti nel settore, insomma in base al principio che “la formazione la debbono fare i formatori” e che ci sono nel sistema ampie professionalità che vanno spese e rivalutate.
Un dato è certo l’art. 26 e l’intera legge proposta non garantiscono la continuità occupazionale e retributiva del personale, quindi determineranno il licenziamento e la fuoriuscita dal mercato del lavoro di 8.000 persone circa, quindi 8.000 famiglie che vivono di questo lavoro.
La riforma non può cancellare una storia siciliana ed un sistema che è stato all’avanguardia, non può cancellare allo stesso tempo il futuro occupazionale e retributivo di migliaia di siciliani.
Noi ci saremmo aspettati la conferma dell’intero quadro delle tutele del personale della legge ad oggi vigente, dunque non alcuna sostanziale e/o formale innovazione, ma la semplice conferma delle leggi e delle norme attuali.
Pertanto  chiediamo che siano riproposte le leggi esistenti, coordinandole al testo della riforma, e che ad oggi non sono in conflitto con il quadro normativo europeo, nazionale e regionale. 
A) PAGAMENTI
La retribuzione degli operatori iscritti all’Albo ex art. 14 l.r. 24/76 deve essere corrisposta mensilmente, ai sensi del CCNL di categoria: bisogna attivare i meccanismi di cui al CCNL di categoria; alla legge regionale 23 dicembre 2002 n. 23 art. 39; in subordine al codice nazionale sugli appalti ex DPR n. 207/2010 art. 5, in quanto compatibile giusta deliberazione di giunta regionale n. 200 del 6 giugno 2013.
Il personale, che restasse provvisoriamente privo di incarico, deve essere pagato immediatamente e continuativamente dal Fondo di garanzia regionale, ai sensi dell’art. 132 l.r. n. 4 del 16 aprile 2002, così come aggiornato dalla l.r. n. 10 del 7 giugno 2011. L’intervento deve essere attivato entro e non oltre 30 giorni dall’ultima retribuzione percepita dal lavoratore garantito. La spesa deve essere obbligatoria ed automatica, ex Circolare Assessoriale n. 10 del 22 settembre 2010.

B) GARANZIA OCCUPAZIONALE DEL PERSONALE 
Al personale, iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, deve essere garantita la continuità lavorativa (l.r. 25/93).
L'Assessore regionale della Pubblica Istruzione e della formazione professionale deve attuare per il personale, rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale (art. 34 e 35 Allegato 12 CCNL 2011-2013). Detta mobilità si deve attuare all’interno delle Istituzioni Formative, tra Istituzioni Formative diverse, tra le singole reti formative o poli formativi, tra Istituzioni formative ed enti della Pubblica Istruzione e della Formazione Professionale, della scuola, dell’Università degli Studi e di altri rami (Ciapi, Resais, ecc.) della pubblica amministrazione, con progettualità triennale rinnovabile per ulteriore triennio in materia di attività formative e di orientamento. Durante tale periodo l'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione ed alla Formazione Professionale deve prevedere appositi interventi di aggiornamento, di qualificazione, di riqualificazione e/o di riconversione dei soggetti medesimi, ai sensi dell’art. 17 l.r. n. 24/2000, nonché la ricollocazione nei servizi formativi (comma 3 art. 132 l.r. n. 4 del 16 aprile 2002), ovvero nei progetti degli Interventi formativi tutti.
Gli interventi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e ricollocazione possono essere affidati ad Istituzioni formative o a Università degli Studi attraverso bandi specifici e/o convenzioni triennali da attivare preventivamente.
L’Assessorato regionale alla pubblica istruzione ed alla formazione professionale per tali interventi si deve avvalere del Dipartimento regionale del Lavoro e dei suoi uffici periferici, ovvero dei Dipartimenti territoriali del lavoro e dei Centri per l’impiego per raggiungere l’obiettivo della piena occupazione del personale dell’albo (l.r. 25/93). I Dipartimenti Territoriali del Lavoro devono istituire apposite liste attinenti il personale posto in mobilità. Il presupposto per l’inserimento nelle liste deve essere l’iscrizione nell’albo degli operatori della formazione professionale. I processi di mobilità devono seguire le regole della Circolare Assessoriale n. 10 del 5 ottobre 1994 (possibilmente rivista ed adeguata alle esigenze attuali), in quanto l’unica che fissa regole chiare, oggettive e criteri poco discrezionali. L’Assessorato alla Pubblica Istruzione ed alla Formazione Professionale deve avviare idonea progettualità per impiegare il personale senza incarico e/o riqualificato, al fine di ricollocarlo e raggiungere l’obiettivo della piena occupazione del personale iscritto all’albo.


martedì 27 maggio 2014

IL PARLAMENTO SICILIANO FACCIA APPLICARE AL GOVERNO LE LEGGI REGIONALI DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

 A  seguito degli incontri con  l’Amministrazione Regionale, sulle problematiche della formazione professionale, il Coordinatore regionale SNALS CONFSAL settore formazione Giuseppe Milazzo ha molte perplessità       sulle proposte dell’Amministrazione Attiva  e sulle mancate soluzioni per il funzionamento del sistema della formazione professionale, la salvaguardia dei livelli occupazionali e retributivi dei lavoratori della categoria.

Il sistema della formazione professionale, in Sicilia, è un sistema che, prioritariamente, penalizza il lavoratore, sminuendo l’attività che svolge e denigrando la dignità della persona.

Per una serie di meccanismi poco chiari, si verifica che circa il 95% dei lavoratori si trova a lavorare regolarmente, stando realmente a contatto con l’utenza, in classe, in amministrazione o presso i centri per l’impiego, ma effettivamente, alla fine del mese, non percepisce gli emolumenti (si rimane senza stipendio dai 8 ai 24 mesi).

La mancata applicazione delle Leggi regionali da parte del Governo ha messo in discussione la concreta garanzia occupazionale dei lavoratori in servizio. Infatti, si è creato un sistema che vede, da un lato licenziamenti, dall’altro apertura a nuove assunzioni!

Per Giuseppe Milazzo “occorre seguire la strada del risanamento  imponendo  regole, certezze, ordine tra gli enti, individuare ed intervenire sui diretti responsabili dell’attuale crisi e non su chi vi  lavora!!! Si colpisce il muro più basso senza scardinare il vero ostacolo, cioè chi ha reso il settore un ambiente selvaggio e senza regole.”

Lo Snals Confsal – settore formazione professionale chiede un  verifica sulle procedure di licenziamento adottate dagli Enti  che, se da una parte si considerano soggetti morali nella loro natura giuridica, in quando non  in grado di offrire le giuste garanzie di corresponsione delle mensilità maturate dal personale e non pagate, dall’altra operano come Impresa nell’applicare le previsioni della Legge 233/91 utilizzate per licenziare il personale; tutto ciò, senza cercare, e quindi  trovare, tutte le forme di tutela aggiuntive, integrative e/o sostitutive per il personale, disattendendo, in particolare la normativa regionale, il CCNL ed ancor più la Circolare Assessoriale 10/94, che invita gli Enti adimpiegare i lavoratori già in forza e privi di incarico, prima di assumere nuovo personale.

Come più volte proposto, è fondamentale e prioritaria la garanzia di tutti i lavoratori che operano nelle tre filiere (interventi, servizi e obbligo formativo). Tale garanzia è realizzabile attraverso la piena attuazione del combinato disposto degli artt. 2 della L.R. 25/93 e 39 della L.R. 23/02, e l’ applicazione del CCNL della formazione professionale.

Infine, si chiede una riforma che possa assicurare agli utenti siciliani una formazione professionale in grado di offrire qualifiche effettivamente spendibili sul mercato del lavoro, ed  ai lavoratori il diritto di percepire la retribuzione con cadenza mensile, a fronte della prestazione lavorativa offerta


OCCORRE UNA NUOVA SVOLTA

Ci sono casi di sopraffazione dovuti a interessi economici e politici. Molti di noi sono  privi di incarico, di lavoro e delusi da po...