Oggetto: Richiesta convocazione Tavolo Trilaterale
istituzionale ex art. 26 del CCNL 1994 e
All. 12 del CCNL 2011/2013 vigente - modalità di salvaguardia occupazionale
degli operatori della Formazione Professionale in Sicilia rimasti totalmente
e/o parzialmente privi di incarico.
La Scrivente organizzazione Sindacale, firmataria del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per il comparto Formazione
Professionale, rappresenta quanto segue:
1.
che il comparto in Sicilia, negli ultimi anni è
stato attraversato da una serie di problematiche che hanno riguardato, per
quello di competenza di questo Sindacato, la fuoriuscita di una quantità
eccessiva di lavoratori della Formazione Professionale Siciliana dal mercato
del lavoro (circa 3.500 dipendenti si trovano senza incarico, senza
retribuzione e di conseguenza senza contribuzione);
2.
che, nonostante le intenzioni del governo
regionale sia lodevole, le revoche dell’accreditamento perpetrate, sia quelle
legittime che quelle illegittime (si vedano le varie pronunce dei TAR e del
CGA), hanno causato un’ingentissima perdita di posti di lavoro;
3.
che la Regione Siciliana, quale organo erogatore
e garante del servizio[1], avrebbe
dovuto farsi parte attiva nella tutela e la salvaguardia dei lavoratori del
comparto interessati, attraverso le procedure previste dal CCNL di categoria,
che si sottolinea, è stato condiviso ed applicata anche da essa;
4.
che la tutela e la salvaguardia occupazionale
dei lavoratori è sancita in diverse fonti legislative, contrattuali ed
amministrative;
5.
che in seguito ai provvedimenti di revoca
dell’accreditamento, che di fatto sanciscono la fine delle attività
istituzionali degli enti di formazione e pertanto la impossibilità per gli enti di garantire i
lavoratori sotto tutti i punti di vista (si ricordi che per espresso volere
dell’amministrazione regionale tali enti sono necessariamente senza scopo di
lucro), l’amministrazione regionale avrebbe dovuto iniziare, sua sponte, la procedura prevista dalla legislazione
vigente a tutela dei lavoratori rimasti
parzialmente e/o totalmente privi di incarico all’interno del settore della
Formazione Professionale;
6.
che tale procedura parte dall’enunciato di cui
all’art. 2 (già significativamente rubricato “Garanzie per il personale della formazione professionale”), comma
1, della Legge Regionale 25/1993, secondo il quale: “Al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge
regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento
economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria”. Pertanto, già dalla interpretazione letterale di tale norma si
evince il ruolo di garante affidato dal legislatore alla Regione Siciliana; ma
è con la successiva statuizione di cui al comma 2 bis della stessa norma che il
legislatore ha voluto imprimere, ad uno specifico ramo dell’amministrazione[2] il ruolo
di garante di quei lavoratori rimasti privi di incarico ed iscritti all’Albo autorizzandolo ad attivare per questi “i
processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro
degli operatori della formazione professionale”;
E’ necessario, a questo punto
operare una accurata digressione su quali siano i processi di mobilità e di
salvaguardia e tutela occupazionale previsti dal normativamente richiamato
CCNL, ed in particolare i contenuti di cui, agli art.li 34 e 35, all’allegato
12 e all’art. 26 del CCNL precedente più volte richiamato e la cui validità è
confermata dal vigente.
A) art. 34 - MOBILITÀ PROFESSIONALE:
1. Il personale
dipendente degli Enti può essere soggetto a processi di mobilità professionale
all’interno della fascia professionale di propria competenza, anche attraverso
percorsi di formazione, aggiornamento, riconversione e/o riqualificazione.
2. Detta mobilità si
attua:
a)
all’interno delle Istituzioni Formative dello stesso
Ente, mediante trattativa aziendale;
b)
tra
strutture di Enti diversi, mediante convenzioni e/o accordi;
c)
tra
Istituzioni Formative degli Enti e Istituzioni pubbliche, mediante convenzioni
e/o accordi.
Orbene, risalta che
l’unico tipo di mobilità avviata dal competente Assessorato si è sostanziata in
quella orizzontale (di cui alla lett. b sopraindicata) secondo le indicazioni
della Direttiva 76434 del 8 Ottobre 2014, a firma del Dirigente Generale Dott.
Silvia. La quale, però non è stata sufficiente a ricollocare i lavoratori
rimasti privi di incarico per effetto delle problematiche sopra evidenziate;
probabilmente per la drastica riduzione della quantità dell’attività formativa
erogata nella Regione Siciliana, operata dal governo regionale negli ultimi due
anni.
Per onor del vero, un “maldestro”
(quanto ai risultati) tentativo di ricollocazione temporanea dei lavoratori è
stato tentato dal governo regionale per il tramite del CIAPI di Priolo
Gargallo, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti (ritardi sotto
tutti i punti di vista e discriminazioni palesi tra gli operatori, senza
contare che solo una piccola percentuale dei lavoratori da ricollocare risulta
impegnata, si sottolinea solo transitoriamente , nelle attività dell’ente
formativo regionale ). Del fallimento di tale azione politico-amministrativa ne
è riprova, laddove ce ne fosse bisogno, l’alto numero di contenziosi instaurato
dai lavoratori con lo stesso CIAPI, per non contare anche quei lavoratori che
sfiancati dalla mancanza endemica delle retribuzioni, pur avendo subito delle
forti discriminazioni da parte dell’amministrazione e del CIAPI non hanno le
risorse economiche ed emotive per instaurare un contenzioso e sono rassegnati ed abbandonati a se stessi.
B) COMBINATO DISPOSTO: ART. 35
SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE;
ALLEGATO 12 - MODALITA’ PER LA SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE E ART. 26
MOBILITA’
Risulta chiaro ed
evidente che la mobilità di cui al precedente punto A) è solo una enunciazione
senza che siano sancite le modalità.
Ed a tal uopo
interviene ancora il citato CCNL vigente facendo espresso richiamo all’allegato
12, il quale a sua volta richiama l’art. 26 del previgente CCNL, confermandone
l’attualità e quindi la validità.
In particolare l’art.
35, comma 1 prevede che: “1. Per la salvaguardia occupazionale si
applica quanto previsto dall’allegato n. 12, parte integrante del presente CCNL”
ed a sua volta quest’ultimo testualmente recita: “Le Parti riconfermano la validità dei contenuti …. dell’art. 26 del
CCNL 1994-1997 già recepiti dalle normative regionali, dalle deliberazioni e
dagli accordi tra Regione, Organizzazioni Sindacali ed Enti”.
Nulla quaestio, dunque, sulla odierna validità delle norme testé
citate.
Ma la vera sorpresa
riguarda i contenuti e le obbligazioni delle parti contrattuali, che si evince
chiaramente e al di là di ogni ragionevole dubbio, dalla lettura del combinato
disposto delle citate norme in relazione alla modalità d’intervento per la
mobilità e la salvaguardia occupazionale.
ALLEGATO 12:Modalità di attuazione che si applicano
nelle regioni e nelle province autonome ove esistano leggi, delibere, circolari
o intese che disciplinano l’ex art.26 del CCNL 1994-1997:
2. ………..per la salvaguardia dell’occupazione, si attua la
mobilità del personale dipendente all’interno del Sistema Regionale di
Formazione Professionale.
3. La mobilità si
attua attraverso l’istituzione di tavoli
trilaterali regionali anche tra Istituzioni Formative degli Enti e
Istituzioni Formative della Regione e degli Enti delegati, mediante accordi.
4. La
contrattazione regionale ne definisce i criteri, le modalità, nonché le
priorità per il reinserimento; la Commissione Bilaterale regionale attiva i
processi per la gestione della mobilità anche in riferimento all’Albo regionale
che costituisce il quadro delle professionalità del personale dipendente.
ALLEGATO 12:
2. L’eventuale ricollocazione del personale……………………..si
realizza attraverso:
a) l’estensione del sistema degli ammortizzatori sociali al
comparto;
b) l’attivazione degli Enti Bilaterali Nazionale e
Regionali con l’utilizzo di eventuali fondi anche sostenuti da un impegno
finanziario dello Stato e delle Regioni;
c) la contrattazione tra Enti ed OO.SS. che ne individua i
criteri per il possibile inserimento dei lavoratori, con il coinvolgimento nei processi anche delle istituzioni
regionali, provinciali, ecc., vincolante nel caso di passaggi di personale tra
privato e pubblico.
3. Qualora manchino le condizioni per il reinserimento,
le OO.SS e le Associazioni degli Enti di FP attivano il confronto con la
Regione/Province al fine di individuare le condizioni di una nuova collocazione
dei lavoratori anche in altre attività, anche all’esterno del settore della
Formazione Professionale.
Ed inoltre l’art. 35,
comma 3 del CCNL così dispone ad
ulteriora:
“3. Nei casi in cui le parti, nel rispetto delle procedure
di cui all’allegato n. 12, non abbiano individuato soluzioni condivise e
soddisfacenti, le stesse sono tenute ad aprire le ulteriori procedure per le
tutele occupazionali e di reddito previste dalla normativa vigente ……”
c) ART. 26 CCNL - MOBILITA’
La norma nel riprendere
quanto previsto dal già citato art. 34 per la mobilità professionale
all’interno del sistema della Formazione Professionale, prevede innanzi tutto
le modalità con le quali avviare e definire le procedure della mobilità stessa
ed un secondo livello di mobilità se il primo non riesce a collocare tutto il
personale che ne abbia bisogno.
Cosicché lo scenario di
prima facie, o se vogliamo utilizzare
la stessa denominazione del CCNL MOBILITA’ DI PRIMO LIVELLO
(=processi di mobilità territoriale e professionale all'interno della fascia professionale
di propria competenza, in rapporto alle esigenze del piano regionale
programmato delle attività) dovrebbe essere il seguente:
2. La mobilità di detto personale si attua:
a) all'interno delle strutture operative dello stesso Ente;
b) tra strutture di Enti diversi mediante convenzione;
c) tra strutture operative degli Enti convenzionati e le
strutture operative della Regione e degli Enti delegati mediante convenzione.
3. La mobilità di detto personale[3] si
attua in diretto rapporto alle esigenze derivanti dalle attività di formazione
professionale programmate dalla Regione ed esclusivamente sulla base della
definizione di un piano previsionale di utilizzazione del personale stesso
definito dalle Regioni
Per tale personale,
prosegue la norma, si attua la mobilità
in “diretto rapporto alle esigenze
derivanti dalle attività di formazione professionale programmate dalla Regione
ed esclusivamente sulla base della definizione di un piano previsionale di
utilizzazione del personale stesso definito dalle Regioni”.
Ebbene, dov’è questo previsto il Piano Previsionale di utilizzazione
del personale della Formazione?????
Inadempienza contrattuale dell’amministrazione regionale
Ma, ciononostante, la
stessa norma prevede lungo tutto il suo PUNTO B rubricato “Salvaguardia dell'occupazione” un SECONDO
LIVELLO DI MOBILITA’, che si attua per il personale con contratto a tempo
indeterminato rimasto parzialmente o totalmente senza incarico a seguito di
contrazione delle attività, di chiusura dei corsi o delle sedi operative o di
trasferimenti delle sedi operative stesse da una ad altra area territoriale o
di passaggio della sede operativa ad altro Ente.
Questa norma non si
limita solo alla enunciazione di un diritto ma ne declina le varie fattispecie
in modo concreto e qui di seguito se ne riportano solo alcune casistiche
previste:
a) Il personale in mobilità, la cui assunzione sia stata
riconosciuta dalla Regione, ha diritto ad essere impiegato anche presso altre
strutture, anche di enti diversi, privati e pubblici, con incarichi compatibili
con la propria professionalità;
………………..
…………………
d) in caso di chiusura
dell'Ente di appartenenza il personale in mobilità ha diritto al passaggio
immediato alle dipendenze di altro Ente mediante accordi tra Regione, OO.SS. e
Ente convenzionato;
e) in caso di chiusura
dell'Ente di appartenenza e di disponibilità presso strutture pubbliche della
Regione o degli Enti delegati, l'utilizzazione in dette strutture del personale
in mobilità privo di incarico, avverrà mediante accordi tra Regioni o Enti
delegati, OO.SS., Enti convenzionati;
f) qualora manchino le condizioni per il reinserimento, le parti
attivano il confronto con la
Regione al fine di individuare le condizioni di una nuova
collocazione dei lavoratori in mobilità in altre attività, anche all'esterno
del settore della formazione professionale.
Molto
interessante è la seguente affermazione rinvenibile nel proseguo del superiore
punto f):
I lavoratori in mobilità
conservano, per il periodo necessario a tale verifica, la retribuzione globale e i diritti acquisiti, rimanendo formalmente
collegati all'Ente di appartenenza ………………….;
Dunque, se la Regione
non attiva immediatamente e senza indugio alcuno le procedure per la mobilità
secondo le regole fin qui richiamate, potrebbe ben presto essere chiamata a
corrispondere dei danni provocati con la sua inerzia (senza contare le azioni
così frettolosamente messe in atto per le revoche dell’accreditamento operate
in danno degli enti ed il loro conseguenziale definanziamento).
Ed inoltre al punto i)
sempre del PUNTO B IN PAROLA RIBADISCE:
i) il personale in mobilità
ha diritto a preventivi processi di aggiornamento e riconversione, programmati
dalla Regione, necessari al suo reinserimento per incarichi
diversi da quello di provenienza o in altra attività lavorativa. Detto
personale interessato a processi di aggiornamento, di riconversione e
riqualificazione finalizzati al reinserimento nell'attività lavorativa e che
possono prevedere anche periodi di esperienza lavorativa in azienda, rimane
formalmente collegato all'Ente di appartenenza, o al nuovo Ente, secondo quanto
previsto dal precedente punto "d", fino a nuova definitiva
sistemazione ed ha diritto al mantenimento
dello stato economico e giuridico acquisito.
per quanto riguarda il
trattamento del personale in mobilità’, interviene il PUNTO C, che così
dispone:
1. Per il trattamento del personale in mobilità di cui ai
punti "A" e "B", del presente articolo, si definiscono i
seguenti criteri:
a) il lavoratore
in mobilità mantiene il trattamento economico e normativo acquisito;
b) ……………………;
c) l'utilizzo del
personale in mobilità presso strutture pubbliche avviene mediante convenzione,
i cui contenuti saranno definiti a livello regionale, con l'Ente di
appartenenza.
Da quanto fin qui
esposto, senza scomodare le ulteriori tutela di cui alla circolare 10/94, il
Fondo di Garanzia (trasformato tra l’altro in mera misura complementare delle
misure di sostegno al reddito) etcc…
Si può affermare che di
quello che si poteva fare per garantire e tutelare, il posto di lavoro, la
retribuzione e la contribuzione, si è fatto quasi nulla e quel poco è risultato
totalmente insufficiente a coprire gli errori alla base della contrazione dell’attività
formativa nella Regione Sicilia operata, sconsideratamente dal governo
Regionale, senza prevedere un piano di tutela per i lavoratori incolpevoli, che
ad oggi sono senza lavoro, con una notevolissima consistenza di retribuzioni
pregresse mai pagate (né agli enti né ai lavoratori ) pur avendo, la Regione
Siciliana, usufruito del servizio Formazione professionale cui è
costituzionalmente ed istituzionalmente tenuta ad erogare (ecco spiegata la
ragione per cui il Presidente Crocetta si fregia di aver risparmiato nella
Formazione….. lo ha fatto a spese degli stipendi dei lavoratori già maturati e
maturandi e non approntando, come dovuto, idonee ed efficaci misure di
salvaguardia occupazione e reddituale cui, peraltro era tenuto!!!)
Sulle base di quanto
fin qui esposto lo scrivente Sindacato
CHIEDE
Alle
SSLL in indirizzo di voler costituire, urgentemente e senza ulteriori indugi,
in conformità alla normativa richiamata in oggetto, un tavolo istituzionale trilaterale tra La
Regione Siciliana, Gli Enti di cui all’art. 4 della L.R. 24/76 e le OO.SS
firmatarie del Contratto Collettivo di Lavoro vigente.
Di
voler provvedere con i mezzi ritenuti più idonei a notificare alle parti
l’avvenuta costituzione del Tavolo de quo.
Tale
Tavolo dovrà occuparsi, quando costituito, delle procedure d’urgenza da
adottare per la salvaguardia occupazionale prioritariamente dei dipendenti
rimasti totalmente senza incarico e non ricollocati; percorrendo, tutte le strade previste dalla normativa
vigente nel settore della Formazione Professionale e di maggior tutela rispetto
a quelle ad oggi implementate e/o annunciate.
In attesa di cortese ma
sollecito riscontro alla presente richiesta, si porgono gli atti della più alta
considerazione.
[1] Secondo
l’art. 11 della Contrattazione decentrata 1994/1997.
[2] L'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione.
[3] Il
personale dipendente degli enti, riqualificato secondo quanto previsto all'art.
35 del presente Contratto, nonché impiegato nelle attività di cui al comma 4
del precedente art. 7 e nei servizi territoriali.
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