Snals confsal formazione professionale

FORMAZIONE PROFESSIONALE

FORMAZIONE PROFESSIONALE
COORDINAMENTO REGIONALE Via Adua, 2/C CATANIA snalsconfsal@gmail.com

martedì 15 maggio 2012

CERCASI … AVVISO VENTI …. E STIPENDI .. ATTIVITÀ CONCLUSA


È altissima la tensione nel settore della formazione professionale in Sicilia, che coinvolge circa  8.000 lavoratori che da  più di  un anno non percepiscono lo stipendio perché, nonostante le attività del 2011 si sono concluse, ad oggi i dipendenti degli Enti Gestori non hanno  ricevuto le dovute spettanze.

È necessario  intervenire sul piano amministrativo per evitare che ulteriori ritardi accrescano una situazione di già pesante disagio.
Si rischia, di non far partire l’attività formativa per il 2012 (penalizzando i cittadini Siciliani che attendono dal mese di Novembre 2011 di essere avviati ai corsi) e,  di mandare in cassa integrazione migliaia di lavoratori.

Inoltre, per l’attività 2012  nonostante  le risorse comunitarie del Fondo sociale europeo siano già disponibili, la spesa non può essere attivata se la Regione non partecipa con la propria quota regionale di 30  milioni di euro per il  cofinanziamento per il  settore della formazione.
Somme  necessari per il via alle attività corsuali per il 2012, e per sbloccare  i 280 milioni di risorse, previsti a gravare sul Fse.

mercoledì 9 maggio 2012

AVVISO 20 … cercasi…. DDG 1347 DEL 27.04.2012 …..disperatamente


Il sistema della formazione professionale, in Sicilia, è un sistema che prioritariamente penalizza il lavoratore, sminuendo l’attività che svolge e denigrando la dignità della persona.
 Per una serie di meccanismi poco chiari, si verifica che, circa il 95% dei lavoratori si trova a lavorare regolarmente, stando realmente a contatto con l’utenza, in classe, in amministrazione o presso i centri per l’impiego, ma effettivamente, alla fine del mese, non percepiscono gli emolumenti (si rimane senza stipendio dai 6 ai 15 mesi).
Solo il 5% degli Enti Gestori della Sicilia  rispetta il contratto, è propenso a svolgere una concertazione al fine di regolamentare il rapporto con i lavoratori, e mantenere le regolari relazioni sindacali.
Ad oggi è ancora in vigore una contrattazione regionale stipulata nel 1997 e, nonostante tre contratti superati, in Sicilia non si è riuscito ancora a concludere, ad oggi, una contrattazione regionale aggiornata e nuova. 

venerdì 27 aprile 2012

AVVISO 20 TRASMESSO ALLA RAGIONERIA IL DDG

CON DDG 1347 DEL 27.04.2012 E' STATA APPROVATA LA GRADUATORIA AVVISO 20/2011
ATTO DI IMPEGNO IN FASE DI REGISTRAZIONE CON 5 ALLEGATI.
IMPORTO FINANZIATO 287,713,033,20 CAPITOLO 717914

martedì 24 aprile 2012

sabato 21 aprile 2012

.... DIPENDENTI DEL ..... CEFOP


Cosi come era prevedibile e come la scrivente organizzazione aveva previsto continuano le cattive notizie per i lavoratori del Cefop.
Infatti tempi lunghi ed anzi lunghissimi si prospettano per l’erogazione della indennità di cassa integrazione.
Anzi ad essere più realisti  i tempi di tale erogazione diventano non solo infiniti ma addirittura rischiano di essere improbabili.
Infatti cosi come questa organizzazione aveva denunziato svanisce definitivamente la prospettiva della cassa integrazione straordinaria di cui possono beneficiare le aziende sottoposte a procedura concorsuale.
Infatti basta leggere la legge 223 del 91 art. 3 per rendersi conto che tale prospettiva non era e non è praticabile.
Per quanto riguarda poi la cassa integrazione in deroga le cose non stanno meglio infatti le difficoltà di reperimento delle necessarie risorse finanziarie ed una attenta lettura dell’accordo quadro del 2012 stipulato appena un mese fa rendono tale prospettiva altrettanto problematica.
Nulla di nuovo sotto il sole !
I lavoratori infatti ricorderanno, chi ha scarsa memoria può rileggere dal’altra parte il comunicato relativo,che lo Snals Confsal aveva ampiamente denunziato tali rischi.
Ma come al solito siamo stati derisi e lasciati soli anzi addirittura non ci hanno più convocati utilizzando mezzucci e messe in scena che si commentano da sè.
Per non parlare poi dei sindacati signorsi questi novelli soloni che dall’alto del loro stipendio garantito, in verità per taluno in cerca di garanzie…., discettavano pieni di certezze assolute e di buoni propositi.
Tantu u stipendiu ne ca è chiddu riddi !
Per qualche smemorato lo Snals confsal aveva rilevato che le risorse messe a disposizione dall’Assessorato erano tali da poter garantire il ripristino delle attività lavorative per tutti i lavoratori.
E comunque in subordine si poteva attivare un contratto di solidarietà che comunque avrebbe garantito a tutti i lavoratori la ripresa del lavoro.
Risposero tutti scriviamo tutti che non c’era il tempo per attivare le procedure relative.
Era il 27 Febbraio del 2012 !
Sono passati due mesi ed alla data di oggi i corsi non sono partiti e gran parte dei lavoratori continuano cosi come ormai da qualche anno a non percepire reddito alcuno.
E dove sono finite le magnifiche e progressive sorti della insolvenza ai sensi della legge Prodi/bis?
Non finiremo mai di denunziare che l’attivazione di tale procedura non risponde in nessun modo agli interesse dei lavoratori ma più semplicemente ad altri interessi certamente meno nobili.
Nè, sia chiaro, possiamo accettare questa sorta di capzioso ricatto dato dalla nota equazione niente  legge prodi bis niente lavoro.
UNA VERA FALSITA’ !
Bastava e basta applicare semplicemente le leggi regionali per garantire l’occupazione ai lavoratori.
Arriverà d’altra parte presto molto presto il momento in cui qualcuno spiegherà perchè ai lavoratori è stato consigliato in tutti i modi di attivare l’istanza della 270/99 invece che per esempio attivare l’art 10 della legge 24 e l’art.2 della legge 25. I piani alti di via Ausonia e non solo dovranno spiegare.
Intanto il governatore “riformatore” l’on. Lombardo trova, in piena campagna elettorale,  i soldi per i lavoratori della Gesip.
Per tutti si trovano soldi tranne che per i lavoratori della formazione  e del Cefop.
Ma si sà noi siamo mercenari e lagnusi.
Ma non esisteva il reato di voto di scambio?
Riflettano i lavoratori del Cefop………. 

venerdì 20 aprile 2012

CERCASI AVVISO 20/2011 DISPERATAMENTE


Nonostante l’avviso 20 è stato  pubblicato ad Agosto 2011  e secondo le giuste procedure si  doveva definire  quantomeno entro Dicembre, ad oggi nessuna notizia!!!

Occorre evidenziare che le pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di concludere  un procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso ( legge n. 69/2009 recepita dalla lr. n. 5/2011). Inoltre, in mancanza di un “regolamento”, il  procedimento amministrativo per legge “deve concludersi entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto”.

Che in ragione di ciò e poiché l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale  e l’Assessorato Regionale  delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica ad oggi, sono sprovvisti di tale strumento regolatorio, non avendo nel tempo dette Amministrazioni proceduto ad adeguarsi alla normativa (L. 241/1990 art. 2 comma 2 e l.r. 10/1991 art. 2 comma 2) mediante adozione di un proprio regolamento che determinasse per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, il procedimento amministrativo deve essere concluso  tassativamente entro (30gg.).

RIFERIMENTI  NORMATIVI:

Legge n° 241/1990

Art. 2 (Conclusione del procedimento)
(art. così sostituito dall’art.7, comma 1, legge n. 69/2009)

1.      Ove il procedimento consegua ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2.      Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.


Legge regionale n° 5/2011

Art. 2  (Tempi di conclusione del procedimento)

  1. All’art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

  1. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Art. 26 - (norma finale)

  1. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.


Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
    Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale


Tabella  C” –  Tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi l.r. 5/4/2011, n. 5 art.2 comma 2  (30 giorni o per legge).

Al n. 14 della Tabella “C” Denominazione del procedimento: Accesso agli atti (termine di conclusione ) 30gg. 

* Dichiarazione del Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo:I cittadini leggano la legge che è molto breve e semplice e ne facciano valere gli articoli: chi sbaglia, chi non la attua, chi la viola, chi la calpesta, paga”. (La Burocrazia Trasparente). 



Pertanto l’attività sarebbero dovuta  iniziare già a Gennaio-Febbraio 2012  mentre di fatto ancora non si hanno notizie.

E non avrebbe causato alcun danno economico agli operatori della formazione professionale 

sabato 14 aprile 2012

RSA APPLICAZIONE CCNL – PERMESSI SINDACALI ED ASSEMBLEA



Si  comunica a tutte le RSA che il diritto alla libertà sindacale non può essere violato da alcuna  circolare o comunicazione verbale da parte di chi rappresenta o dirige  un  Ente di Formazione Professionale.
Le RSA è tenuta a far rispettare presso il proprio Ente Gestore il CCNL di categoria e  la  legge 300/1970.
A tale scopo  si precisa che  il CCNL vigente disciplina l’esercizio della rappresentanza sindacale attraverso le Rappresentanze sindacali aziendali già esistenti, nominate dalle organizzazioni sindacali  firmatarie del CCNL vigente.
Per quanto riguarda il singolo lavoratore costituisce una violazione del diritto la comunicazione preventiva  al Datore di lavoro per la  partecipazione alle assemblee sindacali.
Inoltre, le RSA dovranno vigilare che gli l’Enti  Gestori    applichino  il CCNL di categoria; la mancata applicazione può causare  la revoca  dell’accreditamento da parte dell’Amministrazione Regionale. Questo fattore, determinante, è  previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, e permette agli Enti Gestori  il  mantenimento dell’accreditamento.
Infatti, l’applicazione del  CCNL di categoria  è il  presupposto necessario ed indispensabile per avere accesso al finanziamento pubblico attraverso i bandi e  avvisi e altre  forme previste dalla  regione siciliana e dall’Unione europea.
Pertanto, eventuali  disposizioni impartite dagli Enti Gestori della Sicilia  nei confronti della libertà sindacale violano il CCNL vigente e  la L. 300/70, e tale azione  potrebbe configurarsi quale condotta antisindacale sanzionabile ex art 28 della stessa legge 300/70.