venerdì 20 aprile 2012

CERCASI AVVISO 20/2011 DISPERATAMENTE


Nonostante l’avviso 20 è stato  pubblicato ad Agosto 2011  e secondo le giuste procedure si  doveva definire  quantomeno entro Dicembre, ad oggi nessuna notizia!!!

Occorre evidenziare che le pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di concludere  un procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso ( legge n. 69/2009 recepita dalla lr. n. 5/2011). Inoltre, in mancanza di un “regolamento”, il  procedimento amministrativo per legge “deve concludersi entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto”.

Che in ragione di ciò e poiché l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale  e l’Assessorato Regionale  delle Autonomie Locali  e della Funzione Pubblica ad oggi, sono sprovvisti di tale strumento regolatorio, non avendo nel tempo dette Amministrazioni proceduto ad adeguarsi alla normativa (L. 241/1990 art. 2 comma 2 e l.r. 10/1991 art. 2 comma 2) mediante adozione di un proprio regolamento che determinasse per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, il procedimento amministrativo deve essere concluso  tassativamente entro (30gg.).

RIFERIMENTI  NORMATIVI:

Legge n° 241/1990

Art. 2 (Conclusione del procedimento)
(art. così sostituito dall’art.7, comma 1, legge n. 69/2009)

1.      Ove il procedimento consegua ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2.      Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.


Legge regionale n° 5/2011

Art. 2  (Tempi di conclusione del procedimento)

  1. All’art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

  1. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Art. 26 - (norma finale)

  1. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.


Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
    Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale


Tabella  C” –  Tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi l.r. 5/4/2011, n. 5 art.2 comma 2  (30 giorni o per legge).

Al n. 14 della Tabella “C” Denominazione del procedimento: Accesso agli atti (termine di conclusione ) 30gg. 

* Dichiarazione del Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo:I cittadini leggano la legge che è molto breve e semplice e ne facciano valere gli articoli: chi sbaglia, chi non la attua, chi la viola, chi la calpesta, paga”. (La Burocrazia Trasparente). 



Pertanto l’attività sarebbero dovuta  iniziare già a Gennaio-Febbraio 2012  mentre di fatto ancora non si hanno notizie.

E non avrebbe causato alcun danno economico agli operatori della formazione professionale 

Nessun commento:

OCCORRE UNA NUOVA SVOLTA

Ci sono casi di sopraffazione dovuti a interessi economici e politici. Molti di noi sono  privi di incarico, di lavoro e delusi da po...