Nonostante
l’avviso 20 è stato pubblicato ad Agosto
2011 e secondo le giuste procedure si
doveva definire quantomeno entro
Dicembre, ad
oggi nessuna notizia!!!
Occorre
evidenziare che le pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di concludere un procedimento amministrativo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso ( legge
n. 69/2009 recepita dalla lr. n. 5/2011). Inoltre, in mancanza di un “regolamento”, il procedimento amministrativo per legge “deve concludersi entro trenta giorni dalla
ricezione dell’atto”.
Che in ragione di
ciò e poiché l’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale e l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ad oggi, sono
sprovvisti di tale strumento regolatorio, non avendo nel tempo dette
Amministrazioni proceduto ad adeguarsi alla normativa (L. 241/1990 art. 2 comma 2 e l.r. 10/1991 art. 2 comma 2) mediante
adozione di un proprio regolamento che determinasse per ciascun tipo di
procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, il procedimento amministrativo deve essere concluso tassativamente entro (30gg.).
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge n° 241/1990
Art. 2 (Conclusione del procedimento)
(art.
così sostituito dall’art.7, comma 1, legge n. 69/2009)
1. Ove il procedimento consegua ad un’istanza, ovvero
debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere
di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i
procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli
enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
Legge regionale n° 5/2011
Art. 2
(Tempi di conclusione del procedimento)
- All’art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono
sostituiti dai seguenti:
- Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati
ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento
entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio
d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
Art. 26 - (norma finale)
- E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione.
Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Tabella
“C” – Tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi l.r. 5/4/2011,
n. 5 art.2 comma 2 (30 giorni o per
legge).
Al
n. 14 della Tabella “C” Denominazione del procedimento: Accesso agli atti (termine di
conclusione ) 30gg.
* Dichiarazione del Presidente della Regione Siciliana Raffaele
Lombardo: “ I cittadini leggano la
legge che è molto breve e semplice e ne facciano valere gli articoli: chi
sbaglia, chi non la attua, chi la viola, chi la calpesta, paga”. (La
Burocrazia Trasparente).
Pertanto
l’attività sarebbero dovuta iniziare già
a Gennaio-Febbraio 2012 mentre di fatto
ancora non si hanno notizie.
E
non avrebbe causato alcun danno economico agli operatori della formazione
professionale
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