Si comunica a tutte le RSA che il diritto alla
libertà sindacale non può essere violato da alcuna circolare o comunicazione verbale da parte di
chi rappresenta o dirige un Ente di Formazione Professionale.
Le
RSA è tenuta a far rispettare presso il proprio Ente Gestore il CCNL di
categoria e la legge 300/1970.
A
tale scopo si precisa che il CCNL vigente disciplina l’esercizio della
rappresentanza sindacale attraverso le Rappresentanze sindacali aziendali già
esistenti, nominate dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL vigente.
Per
quanto riguarda il singolo lavoratore costituisce una violazione del diritto la
comunicazione preventiva al Datore di
lavoro per la partecipazione alle assemblee
sindacali.
Inoltre,
le RSA dovranno vigilare che gli l’Enti Gestori applichino il CCNL di categoria; la mancata applicazione può causare la revoca dell’accreditamento da parte dell’Amministrazione
Regionale. Questo fattore, determinante, è previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale,
e permette agli Enti Gestori il mantenimento dell’accreditamento.
Infatti,
l’applicazione del CCNL di categoria è il presupposto
necessario ed indispensabile per avere accesso al finanziamento pubblico
attraverso i bandi e avvisi e altre forme previste dalla regione siciliana e dall’Unione europea.
Pertanto,
eventuali disposizioni impartite dagli
Enti Gestori della Sicilia nei confronti
della libertà sindacale violano il CCNL vigente e la L. 300/70, e tale azione potrebbe configurarsi quale condotta
antisindacale sanzionabile ex art 28 della stessa legge 300/70.
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