sabato 14 aprile 2012

RSA APPLICAZIONE CCNL – PERMESSI SINDACALI ED ASSEMBLEA



Si  comunica a tutte le RSA che il diritto alla libertà sindacale non può essere violato da alcuna  circolare o comunicazione verbale da parte di chi rappresenta o dirige  un  Ente di Formazione Professionale.
Le RSA è tenuta a far rispettare presso il proprio Ente Gestore il CCNL di categoria e  la  legge 300/1970.
A tale scopo  si precisa che  il CCNL vigente disciplina l’esercizio della rappresentanza sindacale attraverso le Rappresentanze sindacali aziendali già esistenti, nominate dalle organizzazioni sindacali  firmatarie del CCNL vigente.
Per quanto riguarda il singolo lavoratore costituisce una violazione del diritto la comunicazione preventiva  al Datore di lavoro per la  partecipazione alle assemblee sindacali.
Inoltre, le RSA dovranno vigilare che gli l’Enti  Gestori    applichino  il CCNL di categoria; la mancata applicazione può causare  la revoca  dell’accreditamento da parte dell’Amministrazione Regionale. Questo fattore, determinante, è  previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, e permette agli Enti Gestori  il  mantenimento dell’accreditamento.
Infatti, l’applicazione del  CCNL di categoria  è il  presupposto necessario ed indispensabile per avere accesso al finanziamento pubblico attraverso i bandi e  avvisi e altre  forme previste dalla  regione siciliana e dall’Unione europea.
Pertanto, eventuali  disposizioni impartite dagli Enti Gestori della Sicilia  nei confronti della libertà sindacale violano il CCNL vigente e  la L. 300/70, e tale azione  potrebbe configurarsi quale condotta antisindacale sanzionabile ex art 28 della stessa legge 300/70.

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