lunedì 26 gennaio 2015

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SINDACALE REFERENDARIA, INDETTA DA ALTRE SIGLE SINDACALI

Lo SNALS CONFSAL, è venuto a conoscenza di una nota di convocazione di assemblea sindacale referendaria, indetta da FLC CGIL Sicilia, CISL Scuola Sicilia e UIL Scuola Sicilia, apprende che vi sarà in ENGIM SICILIA, il 28/01/2015, il referendum approvativo di una “Ipotesi di contratto di solidarietà difensivo di tipo B ex art. 5 L.. 236/93”.
A tal proposito, ci si domanda se tale formula di contrattazione collettiva, che la normativa assoggetta di imperio, rigidamente e senza deroghe, all’art. 5 della Legge 236/93, abbia annullato l’Ipotesi di Accordo Aziendale del 16/01/2015, ovvero lo abbia parzialmente integrato, ovvero lo abbia totalmente novellato. In quest’ultimo caso, lo SNALS CONFSAL chiede, oltre al testo integrale, le motivazioni sia della propria esclusione dalle trattative preliminari, che del mancato rispetto della procedura necessaria e prodromica alla stipula di un contratto di solidarietà difensivo di tipo B.
Qualora, invece, si trattasse verosimilmente di quella “…soluzione nell’ambito delle previsioni di cui all’art 5, legge n. 23/93 (contratto di solidarietà di tipo b”), e del CCNL…”, prevista nell’ Ipotesi di Accordo Aziendale del 16/01/2015, chiede ove vengano dettagliati i seguenti punti, obbligatori per una corretta applicazione dell’art 5 della Legge 236/93:
1.    la dichiarazione e la quantificazione dell’esubero di personale all’atto della stipula;
2.    le forme della riduzione dell’orario;
3.    l’articolazione puntuale della riduzione;
4.    la parametrazione su orario medio settimanale;
5.    le misure specifiche che le parti intendono intraprendere per agevolare il mantenimento dell’occupazione;
6.    l’elenco nominativo dei lavoratori in solidarietà, con la specifica della qualifica e della data di assunzione per unità produttiva e per reparti ed aree;
7.    l’eventuale variazione dei nominativi interessati, che se successivi alla data di stipula del contratto di solidarietà dovrà formare oggetto di specifico accordo integrativo tra le parti;
8.    i termini in cui s’incentra il pieno rispetto del Principio di Congruità (Circolare Ministeriale 28/03/2003, n. 8 e Decreto Ministeriale 16/09/2003).
In ogni caso, in relazione alla verifica referendaria, si presume verosimilmente che si faccia riferimento solo a quella parte dell’ Ipotesi di Accordo Aziendale del 16/01/2015, contraddistinta come“…soluzione nell’ambito delle previsioni di cui all’art 5, legge n. 236/93 (contratto di solidarietà di tipo b”), e del CCNL…”, per cui ci sente obbligati, per correttezza e trasparenza, a chiarire che esclusivamente ad essa si può applicare la normativa sui referendum sindacali prevista dalla Legge 300/70 e dalla Legge 146/1990; di contro, per tutta la parte derogatoria contenuta nell’ipotesi di cui sopra, ci si dovrà riferire, come più volte ribadito durante i tavoli di pre-intesa, agli artt. 410 e 411 c.p.c, ossia, occorrerà concludere con ogni lavoratore un Accordo Conciliativo in Sede Sindacale individuale, ma sulle premesse generalizzate dall’Ipotesi di Accordo Aziendale del 16/01/2015, per la cui efficacia erga omnes, quindi, non è possibile “bypassare “un’accettazione dei lavoratori commisurata all’interezza del complesso aziendale” (100% dei lavoratori!).
Inoltre, nel caso in cui tale aspetto non venga debitamente illustrato dalla “triplice” sindacale ai lavoratori, occorre evidenziare che, in una recentissima decisione, la Corte di Cassazione ha precisato che l’Accordo Conciliativo in sede Sindacale non è valido se il sindacato non informa minuziosamente il lavoratore. Infatti, l’accordo tra lavoratore e datore  può essere qualificato come atto di transazione ed assume rilievo, quale conciliazione in sede sindacale, ove sia stato raggiunto con una effettiva assistenza del dipendente da parte degli esponenti delle organizzazioni sindacali, dovendosi valutare se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata, in maniera corretta e trasparente, attuata la funzione di supporto che la legge stessa assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa.
Ed infine, si puntualizza che la Suprema Corte ha ribadito la propria più recente giurisprudenza, da ritenersi tuttavia già consolidata, a mente della quale gli Accordi Aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori della azienda, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato. L’esigenza di salvaguardare l’adozione di una disciplina uniforme sul luogo di lavoro, pertanto, prevale su quella del lavoratore di esprimere il proprio dissenso, che viene in evidenza, allorquando esso sia espressione del più ampio dissenso, espresso dalla sigla sindacale cui il medesimo appartiene e che, in quanto manifestazione dell’interesse di una moltitudine di lavoratori, consente agli iscritti di quel sindacato di sottrarsi all’accordo stipulato dal datore di lavoro con le altre sigle sindacali.

Concludendo, lo SNALS CONFSAL, rimanendo tali incertezze, si riserva il diritto di adire le sedi più opportune, per accertare prima e dichiarare dopo, la nullità integrale dell’Ipotesi di Accordo Aziendale del 16/01/2015, probabilmente viziata, già in fase di genesi, da una procedura non del tutto regolare e ad ogni buon conto, comunica tutta la propria disponibilità ad una eventuale nuova concertazione, per formulare soluzioni nel rispetto delle previsioni di legge e nella piena trasparenza, correttezza e buona fede nei riguardi dei lavoratori.

Nessun commento:

OCCORRE UNA NUOVA SVOLTA

Ci sono casi di sopraffazione dovuti a interessi economici e politici. Molti di noi sono  privi di incarico, di lavoro e delusi da po...