Lo SNALS CONFSAL, è venuto a conoscenza di
una nota di convocazione di assemblea sindacale referendaria, indetta da FLC
CGIL Sicilia, CISL Scuola Sicilia e UIL Scuola Sicilia, apprende che vi sarà in
ENGIM SICILIA, il 28/01/2015, il referendum approvativo di una “Ipotesi di contratto di solidarietà
difensivo di tipo B ex art. 5 L ..
236/93”.
A tal proposito, ci si domanda se tale formula
di contrattazione collettiva, che la normativa assoggetta di imperio, rigidamente e senza deroghe, all’art. 5
della Legge 236/93, abbia annullato l’Ipotesi di Accordo Aziendale
del 16/01/2015, ovvero lo abbia parzialmente integrato, ovvero lo abbia totalmente
novellato. In quest’ultimo caso, lo SNALS CONFSAL chiede, oltre al testo
integrale, le motivazioni sia della propria esclusione dalle trattative
preliminari, che del mancato rispetto della procedura necessaria e prodromica
alla stipula di un contratto di solidarietà difensivo di tipo B.
Qualora, invece, si trattasse verosimilmente
di quella “…soluzione nell’ambito delle
previsioni di cui all’art 5, legge n. 23/93 (contratto di solidarietà di tipo
b”), e del CCNL…”, prevista nell’ Ipotesi di Accordo Aziendale del 16/01/2015, chiede ove vengano
dettagliati i seguenti punti, obbligatori per una corretta applicazione
dell’art 5 della Legge 236/93:
1.
la
dichiarazione e la quantificazione dell’esubero di personale all’atto della
stipula;
2.
le
forme della riduzione dell’orario;
3.
l’articolazione
puntuale della riduzione;
4.
la
parametrazione su orario medio settimanale;
5.
le
misure specifiche che le parti intendono intraprendere per agevolare il
mantenimento dell’occupazione;
6.
l’elenco
nominativo dei lavoratori in solidarietà, con la specifica della qualifica e
della data di assunzione per unità produttiva e per reparti ed aree;
7.
l’eventuale
variazione dei nominativi interessati, che se successivi alla data di stipula
del contratto di solidarietà dovrà formare oggetto di specifico accordo
integrativo tra le parti;
8.
i
termini in cui s’incentra il pieno rispetto del Principio di Congruità (Circolare Ministeriale 28/03/2003, n. 8 e
Decreto Ministeriale 16/09/2003).
In ogni caso, in relazione alla verifica
referendaria, si presume verosimilmente che si faccia riferimento solo a quella
parte dell’ Ipotesi di Accordo Aziendale del 16/01/2015, contraddistinta come“…soluzione nell’ambito delle previsioni di cui all’art 5, legge n.
236/93 (contratto di solidarietà di tipo b”), e del CCNL…”, per cui ci
sente obbligati, per correttezza e trasparenza, a chiarire che esclusivamente
ad essa si può applicare la normativa sui referendum sindacali prevista dalla
Legge 300/70 e dalla Legge 146/1990; di contro, per tutta la parte derogatoria
contenuta nell’ipotesi di cui sopra, ci si dovrà riferire, come più volte
ribadito durante i tavoli di pre-intesa, agli artt. 410 e 411 c.p.c, ossia,
occorrerà concludere con ogni lavoratore un Accordo Conciliativo in Sede
Sindacale individuale, ma sulle premesse generalizzate dall’Ipotesi
di Accordo Aziendale del
16/01/2015, per la cui efficacia erga
omnes, quindi, non è possibile “bypassare” “un’accettazione
dei lavoratori commisurata all’interezza del complesso aziendale” (100% dei lavoratori!).
Inoltre, nel caso in cui tale aspetto non
venga debitamente illustrato dalla “triplice” sindacale ai lavoratori, occorre
evidenziare che, in una recentissima decisione, la Corte di Cassazione ha
precisato che l’Accordo Conciliativo in sede Sindacale non è valido se il
sindacato non informa minuziosamente il lavoratore. Infatti, l’accordo tra
lavoratore e datore può essere
qualificato come atto di transazione ed assume rilievo, quale conciliazione in
sede sindacale, ove sia stato raggiunto con una effettiva assistenza del
dipendente da parte degli esponenti delle organizzazioni sindacali, dovendosi
valutare se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della
conciliazione, sia stata, in maniera corretta e trasparente, attuata la
funzione di supporto che la legge stessa assegna al sindacato nella fattispecie
conciliativa.
Ed infine, si puntualizza che la Suprema Corte ha ribadito la
propria più recente giurisprudenza, da ritenersi tuttavia già consolidata, a
mente della quale gli Accordi Aziendali
sono applicabili a tutti i
lavoratori della azienda, con l’unica eccezione di quei lavoratori che,
aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito
dissenso e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale
separato. L’esigenza di salvaguardare l’adozione di una disciplina uniforme
sul luogo di lavoro, pertanto, prevale su quella del lavoratore di esprimere il
proprio dissenso, che viene in evidenza, allorquando esso sia espressione del
più ampio dissenso, espresso dalla sigla sindacale cui il medesimo appartiene e
che, in quanto manifestazione dell’interesse di una moltitudine di lavoratori, consente agli iscritti di quel sindacato di
sottrarsi all’accordo stipulato dal datore di lavoro con le altre sigle
sindacali.
Concludendo, lo SNALS CONFSAL, rimanendo tali
incertezze, si riserva il diritto di adire le sedi più opportune, per accertare
prima e dichiarare dopo, la nullità integrale dell’Ipotesi di Accordo Aziendale
del 16/01/2015, probabilmente viziata, già in fase di genesi, da una procedura
non del tutto regolare e ad ogni buon conto, comunica tutta la propria
disponibilità ad una eventuale nuova concertazione, per formulare soluzioni nel
rispetto delle previsioni di legge e nella piena trasparenza, correttezza e
buona fede nei riguardi dei lavoratori.
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