venerdì 16 gennaio 2015

CONCILIAZIONE SINDACALE ART. 2113 c.c. PRECISAZIONI PER I LAVORATORI

Conciliazioni sindacali 1. Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, anche se convenute in conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 c.c., e pertanto rimangono irrilevanti, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del rapporto ex art. 2113 c.c., gli eventuali vizi formali del procedimento di formazione della conciliazione sindacale. (Cass. 24/3/2004 n. 5940, Pres. Sciarelli Rel. Picone, in Lav. e prev. oggi 2004, 920) 2. La conciliazione compiuta in sede sindacale, nel rispetto della procedura prevista dall'applicata contrattazione collettiva, si sottrae al regime di impugnabilità di cui all'art. 2113 c.c. ove risulti da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti e dal rappresentante di fiducia del lavoratore e a condizione che l'accordo conciliativo sia raggiunto con l'effettiva assistenza del lavoratore da parte di assistenti dell'organizzazione sindacale cui lo stesso aderisce (nella specie la sentenza di merito - confermata dalla Corte - aveva ritenuto sufficiente, ai fini di tale ultimo requisito, l'accertata presenza del rappresentante dell'organizzazione sindacale d'appartenenza del lavoratore "nell'ambito della procedura conciliativa"). (Cass. 3/4/2002 n. 4730, Pres. Mileo Est. Mammone, in D&L 2002, 785; in Riv. it. dir. lav. 2003, 178, con nota di Andrea Pardini, Sui requisiti formali e sostanziali della conciliazione in sede sindacale) 3. La conciliazione compiuta in sede sindacale, nel rispetto della procedura prevista dall'applicata contrattazione collettiva, si sottrae al regime di impugnabilità di cui all'art. 2113 c.c. ove risulti da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti e dal rappresentante di fiducia del lavoratore e a condizione che l'accordo conciliativo sia raggiunto con l'effettiva assistenza del lavoratore da parte di assistenti dell'organizzazione sindacale cui lo stesso aderisce (nella specie la sentenza di merito - confermata dalla Corte - aveva ritenuto sufficiente, ai fini di tale ultimo requisito, l'accertata presenza del rappresentante dell'organizzazione sindacale d'appartenenza del lavoratore "nell'ambito della procedura conciliativa"). (Cass. 3/4/2002 n. 4730, Pres. Mileo Est. Mammone, in D&L 2002, 785; in Riv. it. dir. lav. 2003, 178, con nota di Andrea Pardini, Sui requisiti formali e sostanziali della conciliazione in sede sindacale) 4. La revoca, ottenuta con verbale di conciliazione in sede sindacale, del licenziamento e la reintegrazione del lavoratore nel precedente posto di lavoro hanno eliminato il licenziamento con effetti "ex tunc", con la conseguenza della giuridica continuità del rapporto di lavoro. La rinuncia, effettuata dal lavoratore in sede di conciliazione, alle retribuzioni relative al periodo in contestazione può spiegarsi solo con la continuità del rapporto e con la persistenza dell'obbligo contributivo. Ovviamente, il lavoratore può rinunciare alle retribuzioni, ma non anche alle contribuzioni previdenziali, che rientrano nel novero dei diritti indisponibili (Cass. 8/6/01, n. 7800, pres. Lupi, est. Filadoro, in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 1610) 5. Non è affetto da nullità l'atto, stipulato dal lavoratore con la società datrice di lavoro nelle forme della conciliazione in sede sindacale (anche in assenza di una già prospettatasi vertenza tra le parti), con cui il medesimo, in relazione alla prevista e prossima cessione, da parte della società datrice di lavoro, della sua azienda ad un'altra (specificata) società, rinunci al diritto garantito dall'art.2112 c.c., di passare alle dipendenze dell'impresa cessionaria, dato che il diritto oggetto della rinuncia in questione deve ritenersi determinato ed attuale (nella specie la società datrice di lavoro era assoggettata a concordato preventivo, il lavoratore si trovava in cassa integrazione straordinaria, e la società interessata a rilevare l'azienda aveva posto la condizione del passaggio alle sue dipendenze di solo una parte dei dipendenti) ( Cass. 18/8/00, n. 10963, pres. De Musis, in Orient. giur. lav.2000, pag. 689) 6. Non costituisce conciliazione in sede sindacale ex art. 2113, 4° comma c.c. - la quale in deroga a quanto previsto dai primi tre commi dello stesso articolo rende inoppugnabili rinunce e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge e/o di contratti collettivi - l'accordo raggiunto autonomamente tra la direzione aziendale e i rappresentanti di alcune sigle sindacali. Per contro, affinché si versi nell'ipotesi di conciliazione sindacale è necessario che il lavoratore sia attivamente assistito, nella conduzione delle trattative con la controparte, da un rappresentante sindacale di fiducia e che tale assistenza risulti comprovata dal verbale di conciliazione contestualmente sottoscritto sia dalle parti che dal rappresentante sindacale stesso (Cass. 11/12/99, n. 13910, pres. Trezza, in Riv. Giur. Lav. 2000, pag. 508, con nota di Leotta, Ruolo e funzioni dei rappresentanti sindacali in sede di conciliazione sindacale) fonte ( http://www.wikilabour.it/Rinunce%20e%20transazioni.ashx?From=Rinunzie)

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