lunedì 6 agosto 2012

In tema di mobilità si applichi anche la normativa regionale più favorevole ai lavoratori

Si sta procedendo alle procedure di licenziamenti collettivi del personale della Formazione Professionale, anche se ciò non è perfettamente in linea con le leggi regionali ed il CCNL di settore.
Lo Snals Confsal ritiene opportuno che nei processi di mobilità si precisi che la mobilità del personale si sussuma nel quadro normativo nazionale coordinato con le disposizioni regionali che disciplinano il settore della formazione professionale. In particolare si fa esplicito riferimento alla legge regionale n. 24/76, in combinato disposto con le leggi regionali n. 25/93; n. 04/03 e n. 10/11 e secondo la Circolare Assessoriale n. 10 del 5 ottobre 1994 e più precisamente, da ultimo, la Circolare n. 22 del 12 agosto 2011. Le quali disposizioni non prevedono il licenziamento dei lavoratori e persino il pagamento di una indennità pari all’80% dell’ultima retribuzione a carico del fondo di garanzia fino a sessanta mesi. Già la Spending Review è stata applicata ai lavoratori del settore abrogando la Circolare Assessoriale n. 10 del 23 settembre 2003, la quale prevedeva insieme all’80% dell’ultima retribuzione, anche il versamento del TFR e dei Contributi dovuti, mentre la nuova normativa ha eliminato questi ultimi benefici di legge. 
All’uopo si chiede, altresì, il rispetto di quanto disposto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2011-2013 in materia di mobilità del personale, di cui allegato 12. In particolare all’art. 1: “Le parti confermano i contenuti degli artt. 17 e 26 del CCNL 1994-1997 già recepiti dalle normative regionali e dagli accordi tra Regione, OO.SS. ed Enti.” Art. 2 - “Per rispondere alle esigenze di programmazione regionale attraverso la razionale, qualificata e rispondente gestione del personale per la salvaguardia occupazionale, si attua la mobilità del personale dipendente all’interno del Sistema Regionale di Formazione Professionale.”
Da ciò si evince, palesemente, che il personale non è licenziabile, almeno nel senso tecnico dell’estinzione di ogni rapporto di diritto occupazionale e retributivo a carico del sistema. Questa norma conclamata nella Formazione Professionale e nei CCNL di settore, nella Regione Siciliana è maggiormente riconosciuta da tutto il quadro normativo che regolamenta il settore (ll.rr. nn. 24/76, 25/93, 10/11). Tutto quanto su richiamato deve essere coordinato con la legge nazionale n. 223/91 e ss. mm. ed ii., che offrono al sistema la possibilità di un sostegno finanziario più immediato e di supporto, ad adiuvandum (integrazione) delle rimaneggiate risorse regionali.
Le due procedure quella nazionale e quella regionale vanno integrate ed applicate a secondo quanto risulti più favorevole ai lavoratori, ma mai potrà essere accettato il licenziamento collettivo con estinzione di ogni diritto dei lavoratori.
Ancora, si richiama l’ultimo D.D.G. n. 3017 del 25 luglio 2012, che cita espressamente tutta la normativa appena evidenziata per finalità in merito alla pubblicazione ed aggiornamento dell’Albo unico del personale della Formazione Professionale, persino anche la Deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 4 ottobre 2010, che prevede espressamente che in caso il personale della FP risultasse in esubero dovrà essere spostato in altre Agenzie Formative e/o presso le istituzioni scolastiche, le Università, i servizi formativi e le altre amministrazioni e che va secondo il principio del favor lavoratoris, cioè nella direzione della maggior tutela del lavoratore.  
Per tutto quanto premesso, lo Snals Confsal chiederà in tutti i tavoli in cui verrà convocato per i licenziamenti collettivi che al personale, inserito nell’Albo/Elenco unico del personale della Formazione Professionale ex D.A. 5074/2010 e posto in mobilità, venga data priorità in caso di assunzioni per nuovi progetti, nuovi moduli o residui di moduli di progetti presenti e futuri, di cui l’ente si rendesse affidatario.
Infine verrà verbalizzato che si faccia esplicito riferimento alla normativa regionale di cui alla legge regionale n. 24/76 e ss. mm. ii. ed al CCNL di settore vigente, in particolare all’Allegato 12. In modo da coordinare le disposizioni della normativa nazionale con quella regionale ed il CCNL, al fine dell’applicazione della procedura più favorevole al lavoratore.

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