DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226)
(GU n. 288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n.270)
TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Art. 4
Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza
contributiva dell'esecutore e del subappaltatore
(art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e
cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice
devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionali comparativamente piu' rappresentative,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso
di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del
documento unico di regolarita' contributiva che segnali
un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato
di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento
di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento
unico di regolarita' contributiva e' disposto dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni
e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva.
Art. 5
Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di
inadempienza
retributiva dell'esecutore e del subappaltatore
(art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in
caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8,
ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto,
il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto
termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare
anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118,
comma 3, primo periodo, del codice.
2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte
dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle
richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro
per i necessari accertamenti.
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