venerdì 22 aprile 2011

CORRETTA E RIGOROSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

La legge regionale 24/76 prevede che “l’assessorato regionale del lavoro e della cooperazione attua i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi: a) degli enti locali; b) degli enti che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e siano emanazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni professionali dei lavoratori autonomi dell’ agricoltura, dell’ artigianato e del commercio più rappresentative in sede nazionale; c) degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale”.

Analisi degli impegni assunti dal Governo!

Per quanto riguarda l’istituzione dell’Albo Unico ad Esaurimento, previsto dall’art. 3, lett.b), si osserva quanto segue:
l’accordo quadro, prevede l’istituzione di un Albo Unico ad esaurimento (da instaurare mediante la modifica dell’art. 14 della L.R.24/76) nel quale dovranno essere iscritti tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato entro il 31.12.2008, ovunque impiegati.
Detta definizione è però troppo generica e potrebbe far presumere che con l’accordo si sia voluto modificare (peggiorandolo) l’impegno assunto dalla Regione Siciliana con la delibera di Giunta n.350/2010 che, invece impegnava il Governo a regolamentare in maniera più dettagliata il presupposto del predetto Albo e la sua composizione.
In particolare chiarisce l’art. 2 della delibera di Giunta che i dipendenti verranno inseriti nel predetto Albo “mantenendo il vincolo giuridico con l’Ente di appartenenza”. In tal modo l’inserimento nel predetto Albo, non farebbe perdere al dipendente i diritti acquisiti presso l’Ente di appartenenza che continua ad essere il suo datore di lavoro.
A conferma di ciò, si evidenzia che la stessa delibera definisce l’Albo “quale elencazione ad esaurimento del personale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
Inoltre, la delibera chiarisce che lo stesso Albo doveva essere “organizzato per aree funzionali” ed il personale, oltre per la formazione sarebbe potuto essere impiegato nei settori indicati nell’art.4.
In conclusione, sul punto occorrerebbe affermare che l’accordo riduce (a danno dei lavoratori) l’impegno assunto dal Governo Regionale in merito alla modalità di redazione dell’Albo Unico, agli affetti giuridici dello stesso ed all’utilizzo del personale ivi inserito.

Garanzia occupazionale attraverso la piena attuazione del combinato disposto degli artt. 2 della L.R. 25/93 e 39 della L.R. 23/02.
In mancanza di un provvedimento definitivo e/o conclusivo delle procedure di revoca “dell’accreditamento provvisorio” avviate nei confronti, dell’ASS.FOR.SEO srl, di SICILFORM del CEFOP e della Fondazione CAS Onlus occorre inserire questi enti a pieno titolo nel PROF 2011 e di prevedere (senza riserva) nel pieno rispetto del punto 10 della delibera della Giunta Regionale n° 350 del 4 ottobre 2010 che nel caso di conclusione negativa dell’eventuali procedure di revoca, le attività ed il personale ivi impegnato saranno trasferiti ad altri enti.

Il Fondo di Garanzia
dovrebbe coprire il fabbisogno relativo al personale inserito nell’Albo Unico che dovesse risultare in esubero nel settore a partire dal 01.01.2011.
A tal proposito occorre evidenziare alcune situazioni:
1) Nessuna disposizione viene inserita nell’accordo in merito alle modalità, ed al reperimento dei fondi necessari per pagare le retribuzioni già maturate e non ancora corrisposte ai dipendenti.
2) Nessuna previsione viene inserita in merito alla modalità di determinazione della somma necessaria per costituire il fondo e la sua. Inoltre non viene inserito l’obbligo per il governo regionale d’integrare, ogni anno, il fondo stesso.
3) L’accordo prevede delle misure che, nell’immediato, avranno la conseguenza di far perdere il posto di lavoro a molti lavoratori i quali, però, non vengono garantiti tempi certi per il proprio sostentamento.
In particolare l’art. 2 dell’accordo prevede che i competenti Uffici dell’Assessorato “hanno l’obbligo di attivare le procedure per la revoca dell’accreditamento”.
Detta situazione, unita alla riduzione dei finanziamenti per gli Enti di Formazione produrrà, inevitabilmente, una forte diminuzione del fabbisogno occupazionale ed un grande numero di dipendenti in esubero.
Quest’ultimi dovrebbero essere posti in mobilità e potrebbero transitare (immediatamente, o dal fondo stesso) presso altri Enti.
Nell’ipotesi in cui non si perfezioni il passaggio diretto i lavoratori, oggi si troverebbero senza alcuna copertura economica.
3) L’accordo prevede che dovrebbero essere supportati economicamente dal Fondo i dipendenti risultati in esubero dal 01.01.2011.
Nessuna copertura economica però, viene prevista per i dipendenti che sono già risultati in esubero nel 2010, a seguito della graduatoria stilata dopo il protocollo d’intesa del 04.11.2010.

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