sabato 19 marzo 2011

DALL’ART. 39 DELLA LEGGE REGIONALE 23/2002

L'art. 39, comma 3 recita:
I pagamenti relativi alle spese del personale dipendente degli enti gestori delle attività di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono disposti mensilmente. Gli enti gestori provvedono ad accendere apposito conto da utilizzare esclusivamente per tale voce di spesa e, per singolo progetto formativo, vengono accreditate, da parte dell'Amministrazione regionale, le risorse relative alla voce di costo del personale nella misura necessaria alla copertura integrale della stessa


Appare evidente, dall’analisi combinata delle norme recate dall’art. 39 della legge regionale 23/2002, che dai commi 1 e 2 non conseguano, allo stato, generali modificazioni nei diritti sostanziali riconoscibili ai soggetti proponenti attività di formazione professionale, ai sensi della L.R. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni, bensì solo variazioni di natura procedurale.
Unica eccezione è quella rappresentata dalla nuova obbligazione assunta dall’Amministrazione regionale di assicurare l’integrale copertura della spesa del personale dipendente degli Enti gestori della formazione professionale, sia di quello impegnato negli Interventi formativi sia di quello operante nei Servizi formativi.
Pertanto, allo scopo di scongiurare erronee interpretazioni, preliminarmente si sottolinea che le nuove norme nulla innovano relativamente all’imputazione al bilancio della Regione del finanziamento delle attività formative a valere sulla L.r. 24/1976, cosicché è da tale legge che continua ad essere determinata, al momento, la natura delle spese ammissibili.
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