
Riguardo alle comunicazioni che in queste ore numerosi enti inviano alle OO SS, si richiamano le Associazioni degli Enti e le Istituzioni in indirizzo alla corretta informazione relativa alla previsione contenuta nell’art. 51 ultimo comma della Legge finanziaria regionale 2010.
Tale Articolo contiene infatti la proroga dei progetti attuativi dei Servizi Formativi fino al 30 giugno 2010 e tale proroga sotto il profilo giuridico è vincolante, pertanto non si può presumere di interrompere l’erogazione dei servizi in questione fino a quella data.
Le OO SS ribadiscono che, data la natura del servizio, la copertura economica del finanziamento è materia che riguarda le scelte del Governo e le future variazioni di bilancio che il Parlamento potrà porre in essere, ove non intervenissero diverse fonti di finanziamento.
Sollecitano l’Assessore Leanza ad emanare idonea direttiva che faccia chiarezza sulla continuità del servizio e sulla corretta applicazione della legge.
In alcune delle note ricevute, si paventa la mobilità di lavoratori impegnati sia negli Interventi Formativi che nei Servizi Formativi; le procedure possono essere attivate solo dopo avere verificato che non vi siano possibilità di collocazione del personale che dovesse, all’esame congiunto, risultare eventualmente in esubero, negli interventi finanziati con tutti gli avvisi a valere del FSE e del PAR FAS già definiti o attualmente in corso di definizione.
Ogni nuova assunzione effettuata prima della definizione delle procedure di mobilità, ed in violazione degli accordi sul governo unico delle risorse e del personale, in alternativa al ricorso a personale interno agli enti in possesso di requisiti utili e opportune professionalità, sarà denunziata dalle OO SS alle autorità competenti.
Si rammenta, inoltre, che è fatto divieto dalla vigente normativa in materia e dalle modalità per la salvaguardia occupazionale previste all’Allegato 10 del CCNL della Formazione Professionale 2007-2010, ricorrere ad assunzioni nei mesi successivi ai licenziamenti collettivi, ed è prioritario, rispetto a nuove assunzioni a parità di professionalità e qualifica la ricollocazione del personale.
In ogni caso, non si possono definire procedure di mobilità, a pena di nullità, senza che si siano espletati gli esami congiunti eventualmente richiesti dalle OO SS, e regolati dall’art. 4 della citata legge 223/91:
Eventuali comunicazioni di enti effettuate in maniera difforme dalle norme citate e che creano allarme ingiustificato presso i lavoratori, saranno anch’esse denunziate alle autorità competenti e le OO SS valuteranno, se del caso, il ricorso agli organi giurisdizionali.
I Responsabili Regionali della FP
Lo Cicero, Lo Greco, Raimondi, Milazzo
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