mercoledì 2 marzo 2016

DISEGNO DI LEGGE CONDIVISO DAL COORDINAMENTO REGIONALE

 Atti parlamentari  Assemblea regionale siciliana

 

XVI Legislatura                            Documenti: disegni di legge e relazioni                                     Anno 2016

 

 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

 

                                                                                                                      (n. …)

 

 

DISEGNO DI LEGGE (n. …)

 

presentato dal deputato: Greco M.

 

il 29 febbraio 2016

 

Disposizioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni – LEP – in materia di servizi e politiche attive del lavoro

(OMISSIS)

 

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Presentata il  XXXX 2016

 

 

Onorevoli Colleghi,

                                il presente disegno di legge miraa dare un migliore assetto ai Centri per l’impiego, offrendo loro la possibilità di funzionare in modo più efficiente in virtù dell’apporto che può provenire da professionalità acquisite nel corso di attività lavorative edi riqualificazioni professionali, finanziate peraltro dall’Amministrazione regionale, nell’ambito delle politiche attive del lavoro.

Al contempo occorre sottolineare che l’intervento normativo risolverà l’annosa vicenda dei lavoratori che in passato hanno prestato servizio presso gli sportelli multifunzionali e che, in spregio al contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui godevano, sono stati espulsi dal ciclo produttivo a causa di una serie di concause rispetto alle quali i lavoratori sono del tutto incolpevoli.Ai predetti lavoratori trovano già applicazione le disposizioni recate  dall'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31, dall'articolo 48, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e dall’art.17, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2000, n. 24.

Va, altresì, sottolineato che la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina compiutamente la materia dei servizi e delle attività formative, ed ha adeguato la propria disciplina alle disposizioni comunitarie per gli interventi cofinanziati dal fondo sociale europeo, con l’art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23, pubblicata sulla G.U.R.S. n.57 del 27 dicembre 2002.

Il disegno di legge consta di un solo articolo dispositivo nel quale viene richiamata la normativa nazionale contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, unitamente al principio giuridico sancito nella Costituzione in materia di livelli essenziali.

Inoltre viene indicato il procedimento volto ad implementare i servizi pubblici per l’impiego, nello spirito delle disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti.

Viene conferita priorità ai lavoratori già impegnati nei progetti relativi agli sportelli multifunzionali iscritti all’albo di cui all’art. 14 della L. R. n.24/1976, con facoltà di attingere alle graduatorie impiegate in precedenti interventi analoghi.

Infine si rinvia ad un successivo decreto assessorialeche disciplinerà le modalità di attuazione.

 

 

 

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DISEGNO DI LEGGE  

 

Articolo 1

Servizi pubblici per limpiego

 

1. In attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni – LEP – in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l’Assessorato regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e il Lavoro, porrà in essere ogni utile iniziativa volta a garantire la funzionalità dei Centri per l’impiego, a superare la condizione ex ante del P.O. Sicilia FSE 2014/2020,  nonché tutte le azioni che mirino al  potenziamento dei Centri per l’impiego.

 

2. Ai fini di cui al precedente comma  l’Assessorato regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e il Lavoro affiderà i servizi di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni comunitarie, statali e regionali.

 

3. Al fine di non costituire processi sostitutivi ed in attuazione delle tutele dei livelli occupazionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31, dall'articolo 48, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e dall’art.17, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2000, n. 24, nonché al fine di non disperdere le professionalità acquisite, è conferita priorità, ai fini dell’assunzione nei progetti, programmi e convenzioni di cui alla presente legge, ai lavoratori iscritti all’albo di cui all’art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, già impegnati negli sportelli multifunzionali. Al fine di semplificare l’azione amministrativa potranno essere utilizzate graduatorie già impiegate per precedenti progetti apportando, ove ne ricorrano le condizioni, le necessarie variazioni.

 

4Con decreto dell’Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e il Lavoro, sentita la Giunta regionale, saranno stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

5. Alla spesa nascente si farà fronte mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 33 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e degli ulteriori finanziamenti disponili della Regione, dello Stato e dell’Unione Europea.

 

 

Art. 2.

Norma finale

 

1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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