mercoledì 17 febbraio 2016

COMUNICATO - sentenza Tribunale Sezione Lavoro



Il Coordinatore Regionale Giuseppe Milazzo  SNALS CONFSAL, settore Formazione Professionale, accoglie con entusiasmo la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro – nella persona del Giudice dott. Roberto Rezzonico, con la quale viene sancito, in maniera definitiva, ciò che con veemenza è stato sempre sostenuto da codesta O.S., ossia, che la Regione Sicilia - Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale – quale organo erogatore e garante del servizio, deve farsi parte attiva della tutela retributiva occupazionale degloperatori del comparto della formazione professionale.

Con espresso riferimento alla cennata sentenza, in merito alla pozione dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale, si statuisce che è: “indiscusso orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di rapporti di lavoro conclusi da enti di formazione professionale ammessi ad appositi finanziamenti pubblici…è configurabile un rapporto di garanzia c.d. impropria fra Ente finanziatore ed Ente di formazione, con conseguente ammissibilità della chiamata in causa del primo su impulso del secondo, convenuto per l’adempimento”.

Ed ancora: “Considerata l’essenzialità della formazione professionale ai fini dell’ingresso del mondo del lavoro e quindi della tutela di valori costituzionali fondanti la Repubblica (cfr. artt. 1,4,34 e 35 Cost.), la già avvenuta erogazione del servizio pubblico formativo da parte dell’XXXXXX (omissis) avrebbe comunque imposto l’erogazione del finanziamento per consentire all’Associazione di far fronte ai propri oneri contrattuali verso i propri dipendenti, e ciò anche nell’ottica dei doveri di buona fede e solidarietà economica e sociale ( art. 2 Cost.)”.

Il Giudice del Lavoro, conclude la propria pronuncia con una condanna nei confronti dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale a pagare all’Ente convenuto in giudizio tutte le somme da questo dovute ai lavoratori oltre le spese di lite.

Lo scenario che adesso si apre aggiunge davvero speranza al settore, poiché, in forza a tale provvedimento giudiziario:

1. gli enti di formazione, una volta conclusi i servizi formativi, qualora non avranno percepito le somme loro spettanti (anche in conto di anticipo), potranno rivalersi sull’Assessorato in questione per il recupero di quanto dovuto ai lavoratori. Gli enti, altresì, potranno anche richiedere il risarcimento del danno cagionato per lamancata erogazione dei finanziamenti autorizzati e non contestati da parte dell’Amministrazione, che non potrà più sottrarsi al proprio ruolo di co-responsabile solidale.
2. i lavoratori del comparto, potranno escutere direttamente, dopo essersi muniti di valido titolo esecutivo, anchel’Assessorato de quoin quanto essendo Ente Promotore e Coordinatore del servizio formativo, ne diviene automaticamente e giuridicamente Garante.

Ci si auspica, adesso, da parte dell’Amministrazione regionale, un nuovo approccio al Sistema formativo ed una maggiore collaborazione con la Scrivente Organizzazione Sindacale, per definire un quadro operativo efficiente, efficace e che possa riparare al più presto i danni inferti al settore della Formazione Professionale.

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