ANALISI SPREZZANTE QUELLA DEL SINDACATO CHE INCHIODA L’ESECUTIVO DI FRONTE ALLE RESPONSABILITA’ DI UN SETTORE LONTANO ANNI LUCE DALLA LEGALITA’
Sulle procedure di sospensione e licenziamento dei lavoratori della Formazione professionale, lo Snals Confsal diffida il presidente della Regione, Rosario Crocetta, gli assessori al Lavoro, Bruno Caruso e alla formazione professionale, Mariella Lo Bello ed i rispettivi dirigenti generali, Anna Rosa Corsello e Gianni Silvia.
In una nota a firma del coordinatore regionale di settore dello Snals Confsal, Giuseppe Milazzo, il sindacato invita presidente della Regione, assessori e dirigenti generali “a prendere atto, formalmente, che la sospensione dei lavoratori e/o licenziamenti disposti dagli Enti, si pone in aperta violazione della legge regionale n.25 del 1 settembre 1993 e dalla normativa contrattuale di settore, palesandosi in contrasto con le garanzie ivi previste, per i lavoratori della Formazione Professionale.
Lo Snals Confsal invita il Governo e le amministrazioni regionali interessate ad adottare ogni consequenziale provvedimento, anche in autotutela, mantenendo lo stato economico-giuridico ad oggi maturato, finalizzato esclusivamente alla effettiva e concreta applicazione delle garanzie previste dall’articolo 2 della citata legge regionale n.25/1993, dal Ccnl, dalle norme, dalle circolari e dalle leggi del settore vigenti, al fine di garantire, ai lavoratori rimasti privi di incarico, la continuità lavorativa, retributiva, e normativa, la salvaguardia del reddito e del posto di lavoro”.
Milazzo aggiunge nella citata nota che: “In difetto, per perseguire i fini istituzionali dello scrivente sindacato di categoria che impongono una condotta di maggior tutela dei lavoratori, si provvederà a denunciare l’accaduto alle Autorità competenti e ad agire nelle opportune sedi anche ai fini risarcitori”.
Per lo Snals Confsal: “È indubbio, al riguardo, che in relazione agli operatori della Formazione Professionale siciliana iscritti all’Albo (Gazzetta ufficiale Regione siciliana, anno 51 n. 10, 01.03.1997), trova applicazione il disposto di cui all’art. 2 della richiamata Legge Regionale n.25/1993, volto a garantire, ad essi: in primo luogo ed innanzitutto, la continuità lavorativa, retributiva e contributiva nonché la puntuale applicazione del Ccnl vigente; ovvero, in subordine, si autorizza l’assessore al ramo ad avviare percorsi di mobilità esterna e interna al settore di provenienza.
Milazzo sostiene che: “La norma citata, ed ancora vigente, pone un preciso obbligo in capo all’amministrazione regionale: quello, come detto, di garantire, al lavoratore rimasto privo di incarico, la continuità lavorativa, retributiva ed il rispetto del Ccnl di categoria”.
“Nei fatti – sottolinea il coordinatore Snals Confsal della Formazione professionale - il Governo regionale, ha ignorato, e continua ad ignorare, gli obblighi scaturenti dalla norma sopra citata; avallando, invece, un percorso assolutamente illegittimo ed arbitrario sia per la tacita accettazione della sospensione dal lavoro dei dipendenti che i relativi licenziamenti operati dagli enti gestori con revoca di accreditamento e non in generale.
A parere del sindacato: “La Regione Siciliana, attraverso l’assessorato regionale alla Istruzione ed alla Formazione Professionale, avrebbe dovuto, a tutela dei lavoratori degli enti revocati, almeno procedere, a norma di legge, con l’avvio delle procedure di mobilità professionale del personale e nelle more garantire la retribuzione e la contribuzione con il Fondo di Garanzia del comparto espressamente previsto dall’art. 132 della Legge regionale n.4 del 16 aprile 2003 e come previsto dall’articolo 26 del Ccnl di categoria del periodo1994/1997, le cui statuizioni sono state integralmente riportate nel vigente Contratto di lavoro 2011/2013 all’Allegato n.12”.
“È indubbio – rimarca Milazzo – che le procedure di mobilità, contemplate dal Ccnl di categoria, prevedano, tra l’altro, anche al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali, l’impiego del personale presso strutture pubbliche, attraverso apposite convenzioni stipulate dalla Regione Sicilia, e finalizzate sia ad una mobilità interna al settore, sia ad una mobilità esterna al settore Formazione Professionale. Naturalmente, e ciò non può essere diverso, il personale in mobilità rimane pur sempre e formalmente collegato all’Ente, ed è la Regione ad obbligarsi ad attivare le procedure di mobilità (interne o esterne)”.
Norme e regole disattese ovviamente dal Governo regionale.
“A ciò si aggiunga – prosegue il sindacalista – secondo la chiara previsione di cui all’art.39, comma 3, della Legge regionale n.23/2002, che ‘i pagamenti relativi alle spese del personale dipendente degli enti gestori delle attività di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n.24 e successive modifiche ed integrazioni, sono disposti mensilmente’”.
Per il sindacato: “La condotta applicata dal dirigente del comparto risulta produttrice di ulteriori danni, atteso che la disposta sospensione dal lavoro ha determinato l’interruzione di un pubblico servizio in favore dei soggetti disoccupati, inoccupati ecc., che in tal modo sono stati privati delle procedure di politiche attive del lavoro e delle attività di formazione professionale da sempre fornite, dai lavoratori di tali Enti Gestori, messe in azione dalla Regione Sicilia, proprio per non interrompere tale servizio pubblico”.
Un quadro desolante quello che emerge dall’analisi dello Snals Confsal che conferma il fallimento su tutti i fronti del Governo di Rosario Crocetta.
La politica regionale e nazionale dovrebbe prendere atto che è giunto il momento di un cambio di passo. Forse le elezioni non sarebbero il male minore? Chissà.
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