domenica 6 luglio 2014

LINEE GUIDA SULLA SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE E RETRIBUTIVA DEL PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DA INSERIRE NEL TESTO DI RIFORMA

Per quanto l’azione riformatrice del Governo Regionale trovi supporti normativi e logici nelle nuove dinamiche della domanda del mondo dell’educazione e dell’istruzione funzionali al dinamismo dell’attuale mercato del lavoro, la proposta dell’Amministrazione Regionale non garantisce la salvaguardia occupazionale e la retribuzione mensile dei lavoratori operanti nel settore. La legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976, per il suo tempo innovativa, funzionale ed efficace,  ha consentito di far funzionare per lungo tempo il sistema della formazione professionale, dell’educazione e della qualificazione, determinando l’adeguamento ai suoi principi persino della successiva legge nazionale n. 845/78.

Le dinamiche del mercato del lavoro e l’evoluzione dell’istruzione sono cambiate in quaranta anni in modo radicale, per cui i titoli che il sistema della formazione professionale rilascia a seguito di corsi di formazione professionale, sembrerebbero ormai obsoleti.
Parallelamente la  corruzione, che ha travolto il sistema, e la presenza di disfunzioni gravi, verificatesi nei corsi di formazione, richiedono  la necessità di un’azione efficace, efficiente, funzionale e trasparente della Regione Siciliana.
Un settore che in primo luogo è privato, ma al contempo impone l’obbligo in capo all’Assessorato alla Pubblica Istruzione ed alla Formazione professionale ed all’Assessorato al Lavoro della promozione, della programmazione, del coordinamento e della vigilanza dei corsi di formazione. Inoltre attraverso le leggi regionali di garanzia della salvaguardia occupazionale e retributiva del personale che opera nei corsi di formazione regionali, la Regione Siciliana si è fatta carico del costo degli operatori dal 1976. 
Il Governo Regionale ha dichiarato la volontà amministrativa di adeguarsi ai nuovi programmi in materia e di predisporre una riforma per lanciare una sfida al mercato del lavoro e produrre un sistema di educazione maggiormente funzionale ad esso.
Tuttavia la riforma non può determinare la cancellazione di leggi e norme che garantiscono il personale, in ruolo in alcuni casi dal 1976 e con età troppo avanzata per trovare altrove lavoro. Nello stesso tempo la Regione Siciliana dovrebbe formare altri operatori con qualifiche e competenze spendibili. Noi chiediamo invece di investire ancora sul personale e sulle professionalità operanti nel settore, insomma in base al principio che “la formazione la debbono fare i formatori” e che ci sono nel sistema ampie professionalità che vanno spese e rivalutate.
Un dato è certo l’art. 26 e l’intera legge proposta non garantiscono la continuità occupazionale e retributiva del personale, quindi determineranno il licenziamento e la fuoriuscita dal mercato del lavoro di 8.000 persone circa, quindi 8.000 famiglie che vivono di questo lavoro.
La riforma non può cancellare una storia siciliana ed un sistema che è stato all’avanguardia, non può cancellare allo stesso tempo il futuro occupazionale e retributivo di migliaia di siciliani.
Noi ci saremmo aspettati la conferma dell’intero quadro delle tutele del personale della legge ad oggi vigente, dunque non alcuna sostanziale e/o formale innovazione, ma la semplice conferma delle leggi e delle norme attuali.
Pertanto  chiediamo che siano riproposte le leggi esistenti, coordinandole al testo della riforma, e che ad oggi non sono in conflitto con il quadro normativo europeo, nazionale e regionale. 
A) PAGAMENTI
La retribuzione degli operatori iscritti all’Albo ex art. 14 l.r. 24/76 deve essere corrisposta mensilmente, ai sensi del CCNL di categoria: bisogna attivare i meccanismi di cui al CCNL di categoria; alla legge regionale 23 dicembre 2002 n. 23 art. 39; in subordine al codice nazionale sugli appalti ex DPR n. 207/2010 art. 5, in quanto compatibile giusta deliberazione di giunta regionale n. 200 del 6 giugno 2013.
Il personale, che restasse provvisoriamente privo di incarico, deve essere pagato immediatamente e continuativamente dal Fondo di garanzia regionale, ai sensi dell’art. 132 l.r. n. 4 del 16 aprile 2002, così come aggiornato dalla l.r. n. 10 del 7 giugno 2011. L’intervento deve essere attivato entro e non oltre 30 giorni dall’ultima retribuzione percepita dal lavoratore garantito. La spesa deve essere obbligatoria ed automatica, ex Circolare Assessoriale n. 10 del 22 settembre 2010.

B) GARANZIA OCCUPAZIONALE DEL PERSONALE 
Al personale, iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, deve essere garantita la continuità lavorativa (l.r. 25/93).
L'Assessore regionale della Pubblica Istruzione e della formazione professionale deve attuare per il personale, rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale (art. 34 e 35 Allegato 12 CCNL 2011-2013). Detta mobilità si deve attuare all’interno delle Istituzioni Formative, tra Istituzioni Formative diverse, tra le singole reti formative o poli formativi, tra Istituzioni formative ed enti della Pubblica Istruzione e della Formazione Professionale, della scuola, dell’Università degli Studi e di altri rami (Ciapi, Resais, ecc.) della pubblica amministrazione, con progettualità triennale rinnovabile per ulteriore triennio in materia di attività formative e di orientamento. Durante tale periodo l'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione ed alla Formazione Professionale deve prevedere appositi interventi di aggiornamento, di qualificazione, di riqualificazione e/o di riconversione dei soggetti medesimi, ai sensi dell’art. 17 l.r. n. 24/2000, nonché la ricollocazione nei servizi formativi (comma 3 art. 132 l.r. n. 4 del 16 aprile 2002), ovvero nei progetti degli Interventi formativi tutti.
Gli interventi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e ricollocazione possono essere affidati ad Istituzioni formative o a Università degli Studi attraverso bandi specifici e/o convenzioni triennali da attivare preventivamente.
L’Assessorato regionale alla pubblica istruzione ed alla formazione professionale per tali interventi si deve avvalere del Dipartimento regionale del Lavoro e dei suoi uffici periferici, ovvero dei Dipartimenti territoriali del lavoro e dei Centri per l’impiego per raggiungere l’obiettivo della piena occupazione del personale dell’albo (l.r. 25/93). I Dipartimenti Territoriali del Lavoro devono istituire apposite liste attinenti il personale posto in mobilità. Il presupposto per l’inserimento nelle liste deve essere l’iscrizione nell’albo degli operatori della formazione professionale. I processi di mobilità devono seguire le regole della Circolare Assessoriale n. 10 del 5 ottobre 1994 (possibilmente rivista ed adeguata alle esigenze attuali), in quanto l’unica che fissa regole chiare, oggettive e criteri poco discrezionali. L’Assessorato alla Pubblica Istruzione ed alla Formazione Professionale deve avviare idonea progettualità per impiegare il personale senza incarico e/o riqualificato, al fine di ricollocarlo e raggiungere l’obiettivo della piena occupazione del personale iscritto all’albo.


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