giovedì 12 settembre 2013

Contratto di Rete Consegnato al Governo (CIAPI – Enti di Formazione, ex art. 3 co. 4-ter del decreto legge n. 5/2009, tenendo conto delle innovazioni apportate dal Decreto Crescita n. 83/2012)

Contratto di Rete Consegnato al Governo Siciliano
(CIAPI – Enti di Formazione, ex art. 3 co. 4-ter del decreto legge n. 5/2009, tenendo conto delle innovazioni apportate dal Decreto Crescita n. 83/2012)
Lo Snals Confsal ritiene che in merito alla risoluzione dei problemi riguardanti gli Sportelli Multifunzionali (ex Avviso n. 1/2010) e Scuola Lavoro (ex Avviso n. 2/2010), l’Amministrazione Regionale abbia dedicato poco tempo mettendo a rischio la funzionalità di un servizio pubblico e la continuità occupazionale per circa 1850 lavoratori.
All’uopo, si ritiene necessaria la collaborazione di tutti quei soggetti che possano offrire un’ idea ed una proposta funzionale sia per il rinnovo del servizio pubblico essenziale, sia per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori specializzati che vi operano da decenni. Secondo questa O.S. una soluzione potrebbe essere offerta dall’attuale formulazione dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge n. 5 del 2009, "con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato", come novellato dal Decreto Crescita n. 83/2012.
Elemento essenziale del contratto di rete per il raggiungimento del suddetto scopo è il "programma comune di rete", sulla base del quale gli imprenditori si obbligano a "collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa".
Con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 è stato chiarito che "l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso".
L’attuale contesto normativo offre, pertanto, agli imprenditori che intendono costituire una rete di imprese, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n. 5 del 2009, l’alternativa fra due diverse forme giuridiche: l’adozione di un modello contrattuale "puro" di rete di imprese (cosiddetta "rete-contratto") oppure la creazione di un nuovo soggetto giuridico (cosiddetta "rete-soggetto").
LA "RETE-SOGGETTO" o Agenzia del servizio
La rete di imprese, per effetto dell’iscrizione de qua, diviene un nuovo soggetto di diritto (rete-soggetto) e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario.
La rete-soggetto, infatti, costituisce, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto "distinto" dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, pertanto, sotto il profilo tributario, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili.
Il contratto di rete, inoltre, può anche prevedere l’istituzione di un "fondo patrimoniale comune" e la nomina di un "organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso".
LA "RETE-CONTRATTO"
La riforma delle reti di imprese attuata con i decreti crescita è segnata da un rafforzamento dell’autonomia negoziale delle parti, che possono ora scegliere tra le alternative di una rete-soggetto e quella di una rete-contratto i cui elementi caratterizzanti risultano invariati. L’acquisizione della soggettività giuridica delle reti in esame comporta l’esistenza di un soggetto dotato di capacità giuridica tributaria autonoma rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese partecipanti: ai fini del prelievo fiscale, infatti, la rete-soggetto, in quanto entità distinta dalle imprese partecipanti, esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto d’imposta.
In sostanza, fermo restando la sussistenza della soggettività tributaria delle imprese partecipanti, qualora la rete acquisisca soggettività giuridica, la stessa diventa un autonomo soggetto passivo di imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti ex lege in materia di imposte dirette ed indirette.
In particolare, con circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, è stato chiarito che l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.
Tale impostazione è stata confermata con la risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011, con la quale è stato chiarito che alla rete può essere attribuito un proprio codice fiscale, visto che l’iscrizione all’Anagrafe tributaria è consentita anche alle organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica.
Il Personale
D.L. n. 76/2013
Distacco e contratto di rete (art. 7, comma 2)
Il D.L. n. 76/2013 introduce un comma 4 ter all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina l’istituto del distacco. Con tale intervento il Legislatore ha inteso configurare “automaticamente” l’interesse del distaccante al distacco qualora ciò avvenga nell’ambito di un contratto di rete.
In particolare si prevede che “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile”.
Ne consegue che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.
La disposizione inoltre consente “la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”; ciò vuol pertanto significare che, in relazione a tale personale, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.
Sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative – e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti – occorrerà quindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.
Per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori, si potrebbe ipotizzare l’istituto dell’aspettativa previsto nel CCNL, previo accordo sindacale, attraverso il quale tali lavoratori vengono momentaneamente sospesi dall’ente presso il quale prestavano servizio in precedenza ed occupati presso la rete proposta.
In sintesi lo Snals Confsal propone di formare una rete tra gli enti di formazione, con capofila il Ciapi di Priolo, ente strumentale della Regione Siciliana in House Provider, che abbiano in ruolo il personale specializzato, qualificato e con esperienza ultradecennale nell’erogazione dei servizi formativi.
Il Coordinamento regionale Snals Confsal settore formazione professionale

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