Prima di introdurre riforme ed importanti
innovazioni nel campo della formazione professionale, il Governo Regionale dovrebbe
occuparsi di porre in sicurezza il personale garantendo la continuità
occupazionale, nonché di adottare provvedimenti atti a regolarizzare il pregresso
economico spettante agli enti di formazione, affinché questi possano pagare gli
stipendi arretrati al personale.
In dettaglio, per quanto riguarda la parte economica, si chiede di:
A) accelerare i mandati di pagamento, prima anticipazione 50% Avviso 20/2011, a tutti gli enti di formazione, in modo che il personale possa percepire tutte le mensilità spettanti; e predisporre la procedura per erogare l’ulteriore 30%, come previsto nel bando;
B) velocizzare l’iter di erogazione dei pagamenti;
C) affrettare l’iter per pagare l’integrazione regionale della cassa integrazione in deroga per l’anno 2012;
D) verificare le motivazioni in base alle quali l’Inps non eroga i fondi della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga dal 1 agosto 2012;
E) risolvere la problematica dei mancati pagamenti al personale impegnato nei corsi di obbligo formativo e negli sportelli multifunzionali avviso 1 e avviso 2. Ad oggi risultano ancora lavoratori che non percepiscono più di 18 mensilità.
F)
assicurare la totale copertura retributiva ai lavoratori durante eventuali percorsi di
riqualificazione, aggiornamento e
riconversione professionale, nel pieno
rispetto del CCNL della formazione professionale.
Per quanto riguarda la garanzia della continuità occupazionale del personale, si chiede:
1) il ripristino dell’Albo, di cui all’art. 14 della legge regionale 24/76, e relativa pubblicazione nella GURS;
2) l’applicazione
della nota del Dirigente Generale Dipartimento Istruzione e Formazione
Professionale prot. 27703 del 24.04.2013 sulle procedure di applicazione della
mobilità del personale della formazione professionale;
3) di comunicare agli Enti Gestori l’ applicazione
di quanto previsto dall’Allegato 12 del
CCNL, in sintonia e coerenza normativa con la legge regionale n. 25 del 1
settembre 1993, con la Circolare Assessoriale n. 10 del 5 ottobre 1994, e con la
legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2002 art. 39.
Porre espresso divieto di licenziamento e di
applicazione della legge n. 223/91, recepita nelle procedure della legge regionale
n. 10 del 7 giugno 2011 e sua applicazione nella Circolare Assessoriale n. 22
del 12 agosto 2011 attraverso la legge n. 2/2009;
4) di procedere al reinserimento del personale
licenziato dagli Enti Gestori, alla relativa riqualificazione,
aggiornamento e riconversione
professionale, ed alla ricollocazione del personale ad oggi privo d’incarico;
5) di fornire una soluzione per l’immediato
futuro del personale impegnato nei seguenti avvisi, a partire dal momento in
cui gli stessi verranno portati a termine: Avviso n. 20/2011 (da maggio 2013 in
poi), Avviso n.1/2010 e n. 2/2010 (da settembre 2013 in poi) dell’ IeOF al fine
di evitare che gli enti di formazione possano continuare ad adottare le procedure previste dalla legge
n. 223/91, senza tenere conto del CCNL e delle Leggi Regionali.
6) di controllare le procedure di
licenziamento adottate dagli Enti che, se da una parte si
considerano soggetti morali nella loro natura giuridica, in quando non in grado di offrire le giuste garanzie di
corresponsione delle mensilità maturate dal personale e non pagate, dall’altra
operano come Impresa nell’applicare le previsioni della Legge 223/91 utilizzate
per licenziare il personale; tutto ciò, senza cercare, e quindi trovare, tutte le forme di tutela aggiuntive,
integrative e/o sostitutive per il personale, disattendendo la
normativa regionale, il CCNL e ancor più la Circolare Assessoriale 10/94, che invita
gli Enti ad impiegare i lavoratori già in forza e privi di incarico prima di assumere
nuovo personale;
7)
di istituire un conto corrente, intestato agli emolumenti destinati al
personale, su cui accreditare 100% delle
somme necessarie a coprire la voce “personale”.
Inoltre, come più volte proposto, riteniamo
fondamentale e prioritaria la garanzia di tutti i lavoratori che operano nelle
tre filiere (interventi, servizi e obbligo formativo), garanzia realizzabile
attraverso la piena attuazione del combinato disposto degli artt. 2 della L.R.
25/93 e 39 della L.R. 23/02, e l’ applicazione del CCNL della formazione
professionale.
Il Coordinatore regionale Snals Confsal settore formazione professionale
Giuseppe Milazzo
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