mercoledì 14 settembre 2011

CHI DOVREBBE APPLICARE LE LEGGI?

Al fine di conferire dignità giuridica alle funzioni svolte dagli operatori del settore della formazione professionale, è necessario applicare le normative e le leggi regionali in toto e adattare il Capitolo di spesa con il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

L.R. n. 24 del 6 marzo 1976, e successive modifiche ed integrazioni;
Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 “Legge quadro in materia di Formazione Professionale”;
Art. 23, comma 5, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;
Capo II, “Disposizioni in materia di formazione professionale” della Legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
Art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, istitutivo di “Garanzie per il personale della formazione professionale”;
Art. 39 della legge 23 dicembre 2002, n. 23 recante norme sulle “Attività formative”;
Art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
Legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Legge regionale 10/2011
Circolare 21 e 22 del 2011

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