martedì 16 marzo 2010

CHIARIMENTI AGGIORNAMENTO INDIVIDUALE – 280 ORE


Al fine di evitare interpretazioni arbitrarie sul diritto/dovere all’autoformazione permanente dei singoli operatori della formazione professionale, si precisa quanto segue:
− ad oggi, la contrattazione decentrata regionale della formazione professionale in vigore è quella approvata dall’Assessorato Regionale al Lavoro con circolare n. 3 del 06.11.1998;
− l’art. 31 - orario di lavoro, di tale contrattazione, precisa che “ le 280 ore annue di aggiornamento individuale inteso come diritto/dovere all’autoformazione permanente …sono … fruibili, su richiesta del formatore, all’interno e/o all’esterno della sede formativa. I
formatori sono tenuti a presentare mensilmente al direttore del CFP apposita e dettagliata relazione sull’attività svolta”;
− la Circolare Assessoriale del 2 luglio 2002, n. 2. Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006, dispone e “precisa che le unità funzionali (esperto di orientamento, esperto in attività di integrazione, esperto in progettazione) osserveranno l'orario di lavoro, pari a 1590 ore, nel rispetto delle indicazioni del C.C.N.L., fatte salve le 280 ore di aggiornamento individuale”;
− l’art. 36 del CCNL di categoria in vigore, alla lettera E prevede che la quota minima di aggiornamento formazione è di 120 ore e rimanda alla contrattazione regionale o di Ente anche tramite l’art. 15 del suddetto contratto vigente;
− che ad oggi lo SNALS CONFSAL non ha avuto nessun incontro con gli Enti Gestori per discutere e contrattare la suddetta materia.
Le ore di aggiornamento individuali, quindi, devono essere usufruite dagli operatori della formazione, così come previsto dalle note sopra riportate.

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